Assegno di maternità

Assegno di maternità

Ufficio: Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest Gestione Associata Servizi Sociali - POLO AMMINISTRATIVO Scandicci - Lastra a Signa
Referente: Elisabetta Piccinno
Responsabile: D.ssa Sandra Sticci
Indirizzo: Palazzo Comunale di Scandicci, P.le della Resistenza, 1 - 50018 Scandicci
Tel: 055055
Fax: 055.7591207
Orario di apertura: su appuntamento

Descrizione

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza dalla madre entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso della attestazione ISEE Minorenni corrente anno, che viene rilasciata dai Caaf.

Le domande dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti presso Punto Comune o scaricabili dal sito del Comune nello spazio "Bacheca-Avvisi".

La domanda compilata e firmata, con i documenti allegati, dovrà essere inviata per mail al punto comune

puntocomune@comune.scandicci.fi.it

Oppure la domanda potrà essere consegnata presso  il PUNTOCOMUNE - P.le della Resistenza, 1 - Scandicci previo appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,30 e il sabato dalle 8 alle 12,45 ai numeri, 0557591.711/712/713

Sarà l’Ufficio preposto che provvederà alla trasmissione per via telematica della richiesta di pagamento all'INPS.

Requisiti del richiedente

L'assegno di maternità può essere richiesto dalle madri:

  • Residenti nel Comune di Scandicci al momento della presentazione della domanda
  • Non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità o percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'Inps o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello erogato dal Comune
  • Cittadine italiane o comunitare o extracomunitare in possesso dello status di rifugiato politico/di protezione sussidiaria/permesso di soggiorno di lunga durata
  • Cittadine di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, per le quali l'Unione Europea ha sottoscritto accordi commerciali specifici;
  • titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari;
  • che il nucleo familiare della richiedente presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato ai sensi del d.p.c.m. 159/2013, non superiore, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01.01.2023 al 31.12.2023, a € 19.185,13 per l'anno 2023.

Per l'anno 2023 l'importo dell'assegno è di € 1.917,30 che sarà erogato in un'unica soluzione.

Documentazione da presentare

  • copia documento di Identità in corso di validità per la cittadinanza italiana e/o comunitaria;
  • copia permesso di Soggiorno CE di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) per cittadinanza non italiana / non comunitaria;
  • copia ricevuta attestante la presentazione della DSU;
  • copia documentazione attestante status di “rifugiato politico” nel caso di non cittadinanza italiana e/o comunitaria;
  • copia della ricevuta della richiesta alla Questura del Permesso di Soggiorno CE di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) per cittadinanza non italiana / non comunitaria o documentazione attestante status di “rifugiato politico” ;
  • In caso di divorzio o separazione: copia della sentenza di divorzio o omologa di separazione

  • Copia documentazione Codice IBAN nel caso di Bonifico c/c Bancario/Postale intestato alla richiedente.

Si precisa che l'autocertificazione non è sufficiente per i requisiti che devono essere comprovati sulla base di una specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno)

Iter procedura

La domanda deve essere presentata al Comune di Scandicci entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

Il Comune dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno e lo comunica a chi ha presentato la richiesta.

Costi

Nessun costo

Tempi

Il Comune trasmetterà l'elenco degli aventi diritto all'assegno all'INPS, che provvederà al pagamento del beneficio economico con le modalità e la tempistica individuate dallo stesso Istituto Previdenziale

Modalità di fruizione

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, il Comune trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento.

Il pagamento viene effettuato dall'INPS in un'unica rata, generalmente entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria sulla regolarità della domanda.

Informazioni

I MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE possono essere:
- scaricati  dal sito del comune di Scandicci in "BACHECA-AVVISI"
- oppure ritirati presso  il PUNTOCOMUNE - P.le della Resistenza, 1 - Scandicci.  L'accesso ai cittadini è subordinato ad appuntamento, che si può ottenere telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,30 e il sabato dalle 8 alle 12.45

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero della Solidarietà Sociale e dell'Inps.

Normativa di riferimento

  • D.lgs. 151/2001 art. 74 Testo unico sulla maternità e paternità
  • Comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 2023:  nuovi importi per l'anno 2023 per maternità

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