Domanda di rettifica di dati di stato civile

Domanda di rettifica di dati di stato civile

Ufficio: Ufficio di Stato Civile
Referente: Allegranti Barbara - Boselli Elena
Responsabile: Dott.ssa Beatrice Agnoletti
Indirizzo: P.le della Resistenza - 50018 Scandicci - Palazzo Comunale (piano terrazza )
Tel: 055055
E-mail: statocivile@comune.scandicci.fi.it
Orario di apertura: riceve su appuntamento

Descrizione

Il cittadino che riscontri errori in un estratto o certificato di nascita, matrimonio o morte  può:

  1. presentare richiesta di rettifica dell'atto al Tribunale competente per territorio;

  2. richiedere all'Ufficio di Stato Civile di provvedere alla correzione degli errori materiali riscontrati sull'atto.

L'Ufficio di Stato Civile ne dà comunicazione alla Procura, al Tribunale e agli interessati.

Nel caso di correzione di atto o certificato di morte, la domanda di correzione deve essere presentata dal parente più prossimo della persona deceduta.

Requisiti del richiedente

Nel caso di correzione di atto o certificato di morte, la domanda di correzione deve essere presentata dal parente più prossimo della persona deceduta.

Documentazione da presentare

Documentazione utile alla compilazione della domanda di rettifica.

Iter procedura

L'Ufficio di Stato Civile inoltra la documentazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, oppure indirizza l'interessato presso la Procura medesima, fornendo allo stesso copia integrale dell'atto da rettificare assieme agli eventuali documenti in possesso dell'ufficio.

 

Costi

 

 

Tempi

Il procedimento si conclude in trenta giorni

 

Normativa di riferimento

D.P.R. 396/2000 "Nuovo regolamento dello Stato Civile".

 

Reclami ricorsi opposizioni

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 

  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 

  • la formazione di un atto omesso

  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 

  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

FEEDBACK



Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento per aiutarci a migliorare. Clicca sul pulsante "Lascia un feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *