IMU - Aliquote

IMU - Aliquote

Ufficio: Entrate e Fiscalità locale
Responsabile: Funzionario Responsabile D.ssa Valentina Margheri
Indirizzo: P.le della Resistenza - 50018 Scandicci piano I
Tel: 055055
E-mail: ufficiotributi@comune.scandicci.fi.it
Orario di apertura: Lunedì, Venerdì (8.30-12.30),Giovedì (8.30-12.30 e 15.00-17.30) solo su appuntamento

Requisiti del richiedente

ALIQUOTE ANNO 2024

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 21.12.2023  sono confermate per l'anno 2024 le seguenti aliquote:

• 0,50 per cento : Abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze;

• 0,10 per cento : Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola di cui all’articolo 9, comma 3 bis D.L.30.12.1993 n. 557 convertito in legge 193/1994;

• 0,60 per cento : Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;

• 0,76 per cento : Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado e relative pertinenze;

• 0,76 per cento : Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti spettacoli  e simili);

• 0,98 per cento : Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ( ad esclusione D/3 e D/10);

• 1,06 per cento : Terreni agricoli;

• 1,06 per cento : Altri immobili;

• Sono ESENTI i Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

 DETRAZIONI ANNO 2024

La detrazione di imposta per l’abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze è pari ad € 200,00. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R 616/1977.

Come si calcola la detrazione d’imposta Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale(e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae l’importo previsto a titolo di detrazione per tale fattispecie; tale importo è detratto dal soggetto passivo dall’imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Ad esempio, se l’abitazione principale – di categoria A1,A8 o A9- è posseduta da due coniugi al 30% e al 70% che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100,00 (€ 200,00/2).

ASSIMILAZIONI AL REGIME PREVISTO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

L'imposta municipale propria non si applica all’abitazione principale o assimilata, con l’eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e in particolare :

a. unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

d. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 adibiti ad abitazione principale;

e. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

f. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO E’ prevista l’applicazione di un’aliquota agevolata per le unità immobiliari a destinazione abitativa (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado che abbiano compiuto la maggiore età, a condizione che gli stessi abbiano stabilito in queste la propria residenza anagrafica. Tale aliquota si applica anche nel caso di morte del parente in linea retta di primo grado, in presenza del coniuge di quest’ultimo e di figli minori.

Adempimenti Il proprietario o i proprietari dell’immobile, ciascuno per la propria parte, devono presentare, apposita dichiarazione scritta all’Amministrazione Comunale - Servizio Entrate, utilizzando i modelli predisposti dall’Ufficio (Modulo uso grauito). Tale dichiarazione deve pervenire, a pena di decadenza entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell’imposta per l’anno di riferimento (16 dicembre) con validità, per l’anno in corso, a decorrere dal momento in cui sussistono tutti i requisiti richiesti con le modalità indicate alla pagina  https//:servizi-scandicci.055055.it/tributi

La dichiarazione esplica i suoi effetti anche per i periodi d’imposta successivi sempre che non si verifichino variazioni rispetto alla dichiarazione iniziale. In tal caso il contribuente è tenuto a comunicare per scritto all’Ufficio la perdita dei requisiti. Restano valide quelle presentate per gli anni precedenti.

RIDUZIONE della base imponibile

E’ prevista una riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

• il contratto di comodato sia registrato;

• che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Attenzione: Il contribuente che soddisfa tutti i requisiti richiesti potrà usufruire sia dell’aliquota agevolata deliberata dal Consiglio Comunale che della riduzione del 50 per cento della base imponibile. Nel caso il contribuente abbia un contratto di comodato registrato la verifica dei requisiti ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata viene effettuata d’ufficio; non è necessaria la presentazione di alcuna comunicazione.

ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 3 LEGGE 431/98

E’ prevista un’aliquota agevolata per l’unità immobiliare a destinazione abitativa (e relative pertinenze) data in locazione a titolo di abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare, con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, che fa riferimento agli accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. L’agevolazione può essere applicata alle abitazioni di proprietà sia di soggetti fisici che di soggetti giuridici, fino al limite massimo di 3= unità locate.

Adempimenti

Il proprietario o i proprietari dell’immobile, ciascuno per la propria parte, devono presentare, nel primo anno per il quale viene richiesta l’agevolazione e nel caso di variazioni, modifiche, cessazioni o proroghe, apposita dichiarazione scritta all’Amministrazione Comunale – Servizio Entrate a pena di decadenza entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell’imposta per l’anno di riferimento (16 dicembre) utilizzando i modelli predisposti dall’Ufficio con le modalità indicate alla pagina https://servizi-scandicci.055055.it/tributi

Si considerano come valide le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti, in applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno di imposta 2012, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, fin quando non intervengano variazioni, modifiche, cessazioni o proroghe.

RIDUZIONE D’ IMPOSTA

Ai sensi del comma 760 articolo 1 L. 27.12.2019 n. 160 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 09.12.1998 n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

Pertanto:

• Per gli immobili locati a canone concordato la riduzione al 75 per cento dell’imposta è determinata applicando l’aliquota agevolata stabilita dal Comune per detta fattispecie.

• Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, che non possiedono i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata (non hanno presentato apposita domanda di agevolazione o sono in numero superiore a tre) la riduzione dell’imposta al 75 per cento è determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per la fattispecie “ altri immobili”.

Allo stesso modo è determinata la riduzione al 75 per cento dell’imposta per i contratti di natura transitoria e per studenti universitari di cui all’articolo 5 L. 431/1998.

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta inoltre del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;

Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta. In particolare l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali.

Si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c. edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità.

Si ricorda che non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi(gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92). Inoltre, non costituiscono motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). Ai fini dell’applicazione della riduzione l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la riduzione della base imponibile, se dovuta, si applica a partire dalla data di acquisizione della documentazione richiesta e non può estendersi a periodi d’imposta pregressi. Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i propri Uffici Tecnici, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati. In mancanza della documentazione la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In tal caso l’inagibilità decorre dalla data di presentazione della richiesta all’Ufficio Tecnico.

E' applicata in misura ridotta della metà l'imposta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà  di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

ESENZIONI Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a)  gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b)  i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c)  i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d)  i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e)  i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810;

f)  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); tale esenzione si applica agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e direttamente utilizzati dall’ente non commerciale, o concessi in comodato ad un altro ente non commerciale che li utilizza per le finalità previste dalla lettera i) comma 1 art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, ai sensi delle disposizioni recate dal comma 777 dell’articolo 1 della L. n. 160/2019. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.  

Dal 1 gennaio 2022 sono esenti dall'Imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 504;

Legge 27.12.2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020);

Legge 30.12.2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021);

Legge 30.12.2021 n.234 (Legge di Bilancio 2022);

Accordi Territoriali anno 2004;

Accordi Territoriali anno 2017; 

Accordi Territoriali anno 2020;

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30.07.2020 in vigore dal 1 gennaio 2020.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.04.2020Approvazione aliquote per l’anno 2020.

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Approvato con Deliberazione n. 13 del 07.04.2022, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2023 e n. 104 del 21.12.2023.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.03.2021. Conferma aliquote per l'anno 2021

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2022. Conferma aliquote per l'anno 2022

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2023. Conferma aliquote per l'anno 2023.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 21.12.2023 Conferma aliquote per l'anno 2024.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 13.02.2024 Funzionario Responsabile

 

PER GLI ANNI PRECEDENTI:

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23.07.2014 e modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015, n. 42 del 28.04.2016, n. 23 del 15.03.2018 e n. 18 del 21.03.2019; 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23.07.2014 ( Approvazione aliquote per l'anno 2014); 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.04.2016 ( Conferma aliquote anno 2016);

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.03.2017( Conferma aliquote anno 2017);

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15.03.2018 ( Conferma aliquote anno 2018);

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.03.2019 ( Conferma aliquote anno 2019);

 

Reclami ricorsi opposizioni

Per informazioni di carattere tecnico o amministrativo è a disposizione il personale del Servizio Entrate nell’orario di ricevimento al pubblico, contattabile anche telefonicamente o per posta elettronica ai recapiti indicati in testa alla pagina.

Eventuali reclami o suggerimenti possono essere presentati per posta, posta elettronica, consegna diretta al punto comune, o lasciando un feedback.

Per eventuali ricorsi avverso provvedimenti tributari è competente la Corte di Giustizia Tributaria di Firenze; per quanto riguarda gli atti amministrativi è competente il giudice amministrativo (T.A.R.) (in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).  

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