L'estratto di atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte) plurilingue è redatto per gli usi per i quali il Paese destinatario prevede necessariamente la traduzione.
E' esente da ogni obbligo di legalizzazione ed è applicato per i seguenti Paesi:
in base alla convenzione di Parigi del 27.9.1956: BELGIO - FRANCIA - JUGOSLAVIA - PAESI BASSI - GERMANIA - SVIZZERA - TURCHIA
in base alla convenzione di Vienna dell'8.9.1976: AUSTRIA - LUSSEMBURGO - PORTOGALLO - SPAGNA
L'estratto plurilingue deve essere richiesto presso l'Ufficio Stato Civile, in orario di apertura al pubblico e viene consegnato immediatamente.
Richiesta in carta libera inviata via mail a
statocivile@comune.scandicci.fi.it
Non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque, purché a conoscenza dei dati di identificazione della persona in nome della quale si richiede l'atto, cioè cognome, nome, data di nascita e/o di matrimonio e/o di morte, a seconda dei casi.
Nel caso in cui il contenuto dell'estratto plurilingue riguardi la nascita, si applicano le regole relative al rilascio dell'estratto o della copia integrale dell'atto di nascita.
Modulo di richiesta debitamente compilato da presentare presso il Punto Comune, corredato da fotocopia di documento di identità del richiedente
Domanda in carta libera.
Nessun costo
La consegna dell'estratto è immediata.
E' applicato per i seguenti paesi: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica di Moldavia, Romania, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.
L'atto è esentato da ogni obbligo di legalizzazione.
Convenzione di Parigi del 27.09.1956
Convenzione di Vienna del 09.1976, ex legge 21.12.1978 n.870.
Reclami: al responsabile dei Servizi Demografici Dott.ssa Beatrice Agnoletti
Ricorsi:
Chiunque intenda promuovere:
la rettificazione di un atto dello stato civile
la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
la formazione di un atto omesso
la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
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