Separazione e divorzi dinanzi all ufficiale di stato civile

Separazione e divorzi dinanzi all ufficiale di stato civile

Ufficio: Stato civile
Referente: Allegranti Barbara - Boselli Elena
Responsabile: Dott.ssa Batrice Agnoletti
Indirizzo: P.le della Resistenza - 50018 Scandicci - Palazzo Comunale (piano terrazza )
Tel: 055055
E-mail: statocivile@comune.scandicci.fi.it

Descrizione

I coniugi possono concludere davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui abbiano celebrato a suo tempo un matrimonio religioso), nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, limitatamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento tra i coniugi.


L'assistenza di un avvocato per ciascuna delle parti è facoltativa.

Requisiti del richiedente

L'accordo davanti all'ufficiale di stato civile non è consentito in presenza di:

  • figli minori dei coniugi;

  • figli maggiorenni incapaci  o portatori di un handicap grave ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992;

  • figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (devono ad esempio escludersi dichiarazioni relative al trasferimento tra i coniugi di diritti reali su beni mobili o immobili, all'uso della casa coniugale, all'assegno di mantenimento ), mentre è possibile stabilire la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o divorzile.


L'accordo può riguardare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, soltanto nei casi previsti  dall'art. 3 della legge 898/1970 (di cui il principale è rappresentato dal fatto che siano decorsi almeno 6 mesi dalla prima udienza di comparizione davanti al magistrato).

Modalità di richiesta

I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi muniti del proprio documento di identità in corso di validità presso gli uffici di Stato Civile presso il Piano terrazza del Palazzo Comunale di Scandicci Piazzale della Resistenza , n.1, previo appuntamento mandando una mail a

stattocivile@comune.scandicci.fi.it

 

 

 

 

 

La competenza alla ricezione dell'accordo può essere a scelta:

 

 

 

§ del Comune di iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)

 

§ del Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero

 

§ del Comune di residenza di uno dei coniugi.

 

 

 

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio e cioè il decorso di tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

 

Requisiti del richiedente

I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a condizione che:

 

-   non ci siano figli minori nati dal loro matrimonio, o portatori di handicap grave o  economicamente non autosufficienti

 

-   l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

 

 

 

Va pertanto esclusa la competenza dell'Ufficiale di Stato Civile quando i coniugi devono regolamentare l'uso della casa coniugale l'assegno di mantenimento o qualunque altra utilità economica.

 

Documentazione da presentare

Documenti di identità e modello ISTAT, pubblicato in questa pagina.

Iter procedura

I coniugi devono telefonare all'ufficio di stato civile o inviare una mail indicando i loro dati, il comune di attuale residenza ed allegando i documenti di identità. Ritenuta la propria competenza a procedere e espletata l'istruttoria, l'ufficiale di stato civile darà un appuntamento durante il quale viene compilato e sottoscritto l'accordo con il quale i coniugi rendono la dichiarazione che vogliono separararsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento o modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

Da questa data decorre il termine di 6 mesi di separazione legale necessario per poter chiedere il divorzio.

Dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, l'ufficiale di Stato Civile fissa un ulteriore appuntamento - successivo di almeno trenta giorni  -  per la conferma dell'accordo.

Se i coniugi non si presentano a questo secondo appuntamento, l'accordo non è confermato.

 

Costi

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto al Comune di Scandicci il diritto fisso pari a € 16,00. che potrà essere pagato:

-   con bonifico bancario intestato a Comune di Scandicci

 

 

-   c/c postale 00161505  intestato al Comune di Scandicci _ Servizio Tesoreria

 

indicare nella causale: Legge 10.11.2014 n. 162

 

-   direttamente  presso la Tesoreria Comunale

 

 

 

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere presentata al momento della presentazione di fronte all’ufficiale di stato civile per la dichiarazione

 

Tempi

Per gli adempimenti successivi, 60 giorni dalla data di conferma dell'accordo
 
In caso di separazione personale consensuale, occorrono sei mesi ininterrotti di separazione personale per la proposizione della domanda di divorzio, decorrono dalla data di presentazione all'Ufficiale di Stato Civile delle dichiarazioni di volontà dei due coniugi o ex coniugi.

 

Normativa di riferimento

Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in  Legge 10 Novembre 2014, n. 162

 

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