Il soggetto che intende vendere l'alloggio avuto in assegnazione da parte di Cooperative concessionarie del diritto di superficie o del diritto di proprietà su aree P.E.E.P comunica al Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica la volontà di vendere l'alloggio (con eventuali cantine, box, posto auto). Nella comunicazione devono essere citati gli estremi della Convenzione (data, notaio, numero di repertorio, ubicazione dell'area) stipulata tra il Comune e la Cooperativa Edificatrice e il prezzo presunto di vendita dell'alloggio.
Proprietari di alloggi realizzati in ambito di Piani di Edilizia Economica e Popolare
Nessuna
Gli alloggi costruiti in aree P.E.E.P. possono essere ceduti secondo le modalità contenute nelle specifiche convenzioni stipulate tra il Comune e le Cooperative Edificatrici. Il prezzo di vendita è determinato secondo i criteri dettati dalle relative convenzioni. Qualora vi siano in corso rate di mutuo agevolato, dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'ente erogatore del finanziamento.
Nessuno
lettera di risposta entro 25 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale
Legge n. 865/1971; Legge n. 457/1978; Legge n. 179/1992; le varie convenzioni stipulate tra il Comune di Scandicci e le Cooperative Edificatrici; Deliberazione di Giunta Comunale n. 1301 del 6.08.1992; Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 264 del 26.10.2004 e 311/2004; Decreto Dirigenziale Regionale Settore Politiche Abitative e Riqualificazione degli Insediamenti n. 4114 del 25 luglio 2005 art. 6.
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