La pratica può essere presentata tramite l'apposito portale.
Qualora non fosse possibile l'invio tramite il portale a causa del malfunzionamento del portale stesso, è possibile inviarla tramite PEC all'indirizzo comune.scandicci@postacert.toscana.it
n.b. se la pratica riguarda immobili con destinazione produttiva, commerciale o direzionale dovrà essere utilizzato il portale STAR del SUAP
La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo.
Deve essere presentata qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
La richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
I pagamenti possono essere effettuati secondo le modalità indicate nella sezione "costi".
Diritti di segreteria (vedi Tabella diritti di segreteria), da pagare con le seguenti modalità:
• tramite bonifico bancario alla Tesoreria Comunale (IBAN IT28Y0306938085100000046001) - Banca Intesa Sanpaolo - via Pantin 1 - Scandicci;
• con bollettino di c/c postale n. 161505 intestato a Comune di Scandicci - Servizio di Tesoreria o tramite bonifico c/c postale n° 161505 - IBAN IT76F0760102800000000161505;
• tramite il servizio telematico PagoPA
Procedimento ordinario (art. 146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)
Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta formalmente completa per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l'istruttoria e acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio, che verrà comunicato all'interessato.
Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti in sede di verifica, la stessa, previa comunicazione all'interessato, viene sospesa ed il termine di 40 giorni decorre dalla presentazione della documentazione integrativa.
La documentazione viene quindi trasmessa, unitamente ad una proposta motivata di rilascio o diniego dell'autorizzazione, alla competente Soprintendenza, che ha 45 giorni di tempo a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. Decorso inutilmente tale termine si forma il silenzio-assenso sulla proposta dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art 17 bis della L. 241/90 e s.m.i.
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
Procedimento semplificato (art. 11 D.P.R 31/2017)
Il Responsabile del procedimento ha 20 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta formalmente completa per inviare la documentazione alla valutazione della Soprintendenza.
Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti in sede di verifica, la stessa, previa comunicazione all'interessato, viene sospesa entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza ed il termine di 20 giorni decorre dalla presentazione della documentazione integrativa.
La documentazione viene quindi trasmessa, unitamente ad una proposta motivata di rilascio o diniego dell'autorizzazione, alla competente Soprintendenza, che ha 20 giorni di tempo a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione per esprimere il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine si forma il silenzio-assenso sulla proposta dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 11 comma 9 D.P.R. 31/2017.
L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
Con D.P.R. 13/2/17 n. 31 (pubblicato in GU n. 68 del 22/3/17 in vigore dal 6/4/17) sono stati individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ed è stato soppresso il D.P.R. 139/2010
Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o del diniego.
L'autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni dal momento del suo rilascio, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposto a nuova autorizzazione.
L'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie. La sua richiesta deve essere presentata a corredo della richiesta di Permesso di costruire o preliminarmente rispetto alla presentazione della SCIA.
- D.P.R. 380/2001;
- D.Lgs 42/2004;
- DPCM 12/12/2005;
- L.R. 65/2014;
- Regolamento Urbanistico (approvato con deliberazione C.C. n° 58 del 8/7/13);
- Regolamento Edilizio - Titolo I (approvato con deliberazione C.C. n° 92 del 12/7/11);
- Regolamento sul vincolo idrogeologico (approvato con deliberazione C.C. n° 59 del 27/4/04);
- Regolamento igienico-sanitario per gli interventi urbanistico-edilizi (approvato con deliberazione C.C. n° 58 del 27/4/04 e modificato con deliberazione C.C. n° 55 del 19/4/05);
- Regolamento di igiene in materia di alimenti e bevande (approvato con deliberazione C.C. n° 57 del 27/4/04);
- Norme regolamentari Variante del Territorio aperto (approvato con deliberazione C.C. n° 56 del 27/5/03) per le parti non in contrasto con il R.U. vigente;
- Regolamento regionale lavori in quota (decreto del presidente della Giunta regionale n. 75/R del 18/12/13);
- DPCM 12/12/05 concernente i contenuti della relazione paesaggistica;
- Norme regolamentari installazione impianti tecnologici - SOLO ART. 2 (approvato con deliberazione C.C. n° 107 del 13/11/08);
- Perimetrazione centri abitati ( approvato con deliberazione C.C. n° 49 del 27/3/12 e detereminazione n° 61 del 24/7/12, e aggiornato con determinazione n° 7 del 25/2/14)
- Deliberazione Consiglio Comunale n° 55 del 6/5/15 per adeguamento normativo Regolamento Urbanistico e Regolamento Edilizio Titolo I
- D.P.R. 13/2/17 n. 31 (pubblicato in GU n. 68 del 22/3/17 in vigore dal 6/4/17)
- Piano Operativo del Comune (approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 34 del 10/4/19)
- Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 58 e 59 del 30/06/2020 di adozione delle specifiche varianti al Piano Strutturale a la Piano Operativo per adeguamento all'integrazione del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, in ordine alla individuazione delle "aree gravemente compromesse o degradate" nel territorio del Comune di Scandicci, operata dalla Regione Toscana con Deliberazione C.R.T. n. 26 del 26/09/2020, ai sensi dell'art. 143, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Legge 34/2022 "Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili"
Per informazioni di carattere tecnico o amministrativo e per eventuali reclami o suggerimenti, inoltrabili anche per posta elettronica, è a disposizione il personale del Settore Tecnico ed il personale del Settore Amministrativo nell'orario di ricevimento al pubblico.
Eventuali ricorsi possono essere inoltrati alla Regione (per la nomina di un commissario ad acta) ed al giudice amministrativo (T.A.R.) o, alternativamente (rispetto al TAR), al Presidente della Repubblica.
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