IMU - Quanto si paga

IMU - Quanto si paga

Ufficio: Entrate e Fiscalità locale
Responsabile: Funzionario Responsabile D.ssa Valentina Margheri
Indirizzo: P.le della Resistenza - 50018 - Scandicci piano I
Tel: 055055
E-mail: ufficiotributi@comune.scandicci.fi.it
Orario di apertura: Lunedì, Venerdì (8.30-12.30), Giovedì (8.30-12.30 e 15.00-17.30) solo su appuntamento

Requisiti del richiedente

Si ricorda che l'Imposta Municipale Propria, come disciplinata dalla legge 27.12.2019 n.160 e dal Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.04.2022 ha per presupposto il possesso di immobili.

Non costituisce presupposto dell’Imposta il possesso dell’abitazione principale o assimilata di cui agli art. 5 e 6 del Regolamento, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e le detrazioni deliberate dal competente organo comunale.

Si ricorda anche che la pagina è meramente informativa, ogni maggiore informazione, anche per i requisiti richiesti per agevolazioni/riduzioni, può essere acquisita prendendo visione del Regolamento IMU per l’anno interessato e pubblicato sul sito web del Comune di Scandicci.

Per poter procedere alla determinazione dell’imposta da versare è prima necessario stabilire la base imponibile.

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Si ricorda:

  •  Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
  •  Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso di anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
  • Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992 n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  •  Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
  • Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Stabilito il valore imponibile si determina l'Imposta la quale si calcola in proporzione:

• alla percentuale di possesso

• ai mesi di possesso applicando l'aliquota prevista per l’immobile e provvedendo eventualmente, nel caso in cui se ne abbia diritto, ad operare la detrazione d’imposta (vedi “Scheda – Aliquote”). Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Imposta dovuta = Base imponibile x (% possesso / 100) x (mesi possesso / 12) x (Aliquota spettante / 100)] - Detrazione

RIDUZIONI La base imponibile é ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c. per la fattispecie di cui all’articolo 13, comma 4 del Regolamento.

E' applicata in misura della metà l'imposta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

TERRENI AGRICOLI Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 20.03.2004 n. 99 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del citato D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

TERRENI AGRICOLI "ZONA COLLINARE" Sono inoltre esenti dall’imposta i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della L. 27.12.1997 n. 984 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993 di cui all’Allegato A del Regolamento comunale.

Per il Comune di Scandicci i terreni agricoli per i quali trova applicazione l'esenzione sono i seguenti:

Fogli di mappa inclusi per intero:

Fogli di mappa 18 -19- da 21 a 66- 69;

Fogli di mappa inclusi parzialmente: Foglio di mappa 13 per le particelle da 131 a 156 e da 166 a 169.

I confini sono individuati dalla strada vicinale di Calcinaia - strada comunale di Calcinaia e strada Comunale delle Fonti e Cannetacci.

Foglio di mappa 17 per le particelle da 109 a 117 e da 119 a 166 - trattasi del fronte stradale sulla strada di Scandicci.

Foglio di mappa 68 particelle da 141 a 169 - da 221 a 223 - da 230 a 233 - 242- e da 246 a 248 - i confini sono individuati dalla strada comunale di Scandicci – strada comunale del Cantone e de Le Bagnese – Torrente Greve.

Si devono intendere incluse anche le eventuali particelle derivate da frazionamento delle originarie sopra indicate.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 504;

Legge 27.12.2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020);

Legge 30.12.2020 n. 178 ( Legge di Bilancio 2021);

Legge 30.12.2021 n.234 ( Legge di Bilancio 2022);

Legge 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 30.07.2020 in vigore dal 1 gennaio 2020.

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.04.2022 in vigore dal 1 gennaio 2022, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2023 e n. 104 del 21.12.2023

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.04.2020 - Approvazione aliquote per l’anno 2020.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.03.2021.Conferma Aliquote e detrazioni per l'anno 2021.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2022. Conferma Aliquote e detrazioni per l'anno 2022.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2023. Conferma Aliquote e detrazioni per l'anno 2023.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 21.12.2023. Conferma Aliquote e  detrazioni per l'anno 2024

Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 13.02.2024.Funzionario Responsabile

PER GLI ANNI PRECEDENTI: 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23.07.2014 e modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015, n. 42 del 28.04.2016, n. 23 del 15.03.2018 e n. 18 del 21.03.2019;

Reclami ricorsi opposizioni

Per informazioni di carattere tecnico o amministrativo è a disposizione il personale del Servizio Entrate nell’orario di ricevimento al pubblico, contattabile anche telefonicamente o per posta elettronica ai recapiti indicati in testa alla pagina.

Eventuali reclami o suggerimenti possono essere presentati per posta, posta elettronica, con consegna diretta al punto comune o lasciando un feedback.

Per eventuali ricorsi avverso provvedimenti tributari è competente la Corte di Giustizia Tributaria di Firenze; per quanto riguarda gli atti amministrativi è competente il giudice amministrativo (T.A.R.) (in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

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