L’ufficio contravvenzioni della Polizia Municipale cura il procedimento sanzionatorio relativo a tutti gli illeciti del codice della strada e di tutte le altre violazioni amministrative contenute in leggi e regolamenti statali o regionali; regolamenti comunali; oltre quelle contenute in altri atti normativi.
PATENTE A PUNTI - COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
Nel caso di violazioni che comportino decurtazione punti è fatto obbligo al proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S, di comunicare entro 60 giorni dalla notifica del verbale i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, compilando ed inviando lo stampato allegato al verbale.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
- Tramite raccomandata A/R
al Corpo Polizia Municipale Piazzale della Resistenza 1 Scandicci;
- A mezzo mail polizia.municipale.daticonducente@comune.scandicci.fi.it
La comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il proprietario ed il conducente del veicolo siano la stessa persona.
L'omissione della comunicazione dei dati del conducente senza giustificato e documentato motivo, o la mancata identificazione di questi, comporterà l'applicazione a carico del proprietario del veicolo della sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del C.d.S.
Per informazioni telefoniche di primo livello rivolgersi al numero 800363999;
VISUALIZZAZIONE FOTOGRAFIE E/O PAGAMENTO VERBALI
E’ possibile visualizzare le fotografie di violazioni relative ad eccessi di velocità collegandosi a https://www.comune.scandicci.fi.it/MulteOnline. Per mezzo dello stesso link è possibile procedere anche al pagamento delle sanzioni.
Decreto legislativo nr. 285/1992 (Codice della strada)
Legge nr. 689/1981 (Modifiche al sistema penale e disciplina dell’illecito amministrativo)
Il destinatario di una sanzione relativa al Codice della Strada che intenda fare ricorso deve attenersi alle informazioni riportate nel verbale notificato.
RICORSO AL PREFETTO
Il ricorso al Prefetto può essere effettuato utilizzando il modulo allegato, qualora non sia stato già effettuato il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, indirizzandolo al Prefetto di Firenze.
Il ricorso deve essere inviato tramite raccomandata A/R al Prefetto di Firenze oppure al Corpo di Polizia Municipale di Scandicci. In alternativa tramite PEC all’indirizzo: comune.scandicci@postacert.toscana.it.
Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale (artt. 203 e 204 C.d.S.). Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Il ricorso può essere effettuato entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento e dovrà essere indirizzato al Giudice di Pace di Firenze. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7, D.Lgs. 1/9/2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle “spese forfetizzate” secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002.
E' facoltà del ricorrente comunicare a questo ufficio l'avvenuta proposizione del ricorso a mezzo mail: polizia.municipale.contravvenzioni@comune.scandicci.fi.it, affinchè sia immediatamente sospeso il procedimento in attesa dell'esito del ricorso.
Aiutaci a migliorare!
La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento per aiutarci a migliorare. Clicca sul pulsante "Lascia un feedback" sotto questo messaggio. Grazie!