Gli spettacoli viaggianti sono disciplinati, oltre che dal T.U.L.P.S., da una legge speciale (L. 337 del 1968) e da uno specifico Regolamento comunale per la disciplina della concessione di aree agli esercenti lo spettacolo viaggiante.
Sono attrazioni dello spettacolo viaggiante tutte quelle indicate dal DM del 23.04.1969 e ss.mm.ii. a prescindere dal fatto che siano o meno montate in modo temporaneo o permanente, in aree pubbliche o private.
VIA PEC
Per ottenere una licenza per lo svolgimento di spettacoli viaggianti il richiedente deve possedere il seguente requisito:
- essere possessore di una o più attrazioni tra quelle incluse nell'elenco, di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337 e successivi aggiornamenti, predisposto dal Ministero Beni e Attività Culturali,
- che l'attrazione sia dotata di codice identificativo, rilasciato dal Comune di residenza ovvero da quello in cui l'attrazione viene per la prima volta messa in funzione, previa verifica effettuata dalla Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS). Il codice è riprodotto su una targhetta metallica che deve essere obbligatoriamente applicata in maniera permanente all'attrazione;
Il possesso può derivare da acquisto di attrazioni nuove o da acquisto di azienda, o ramo di azienda, già esistente.
La licenza rilasciata è valida per l'installazione temporanea in tutti i comuni d'Italia.
In ogni caso, ogni volta che si installa l'attrazione, è necessario ottenere la licenza temporanea da richiedere al Comune dove si intende installare l'attrazione.
L'interessato deve compilare la domanda, utilizzando il modello stabilito dall’Amministrazione.
Per il rilascio delle autorizzazioni per lo spettacolo viaggiante sono necessarie due marche da bollo da € 16,00, una da apporre nella domanda e una da apporre sull’autorizzazione al momento del rilascio.
Pagamento Diritti istruttoria come da deliberazione di Giunta Comunale.
L.337/1968;
Regolamento comunale per la disciplina della concessione di aree agli esercenti lo Spettacolo Viaggiante;
RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. -Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
RD 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii - Regolamento attuativo
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