Carta di identità elettronica (C.I.E)

Carta di identità elettronica (C.I.E)

Ufficio: Punto comune
Referente: Baldanzi Roberta - Pierini Patrizia
Responsabile: Dott.ssa Cassepierre Elisa
Indirizzo: Piazzale della Resistenza n°1
Tel: 055055
E-mail: puntocomune@comune.scandicci.fi.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.30 - Sabato dalle 08.00 alle 12.45 su appuntamento

Descrizione

AVVISO

Il Comune di SCANDICCI rilascia esclusivamente la C.I.E., introdotta dal D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Questa nuova modalità è finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema di emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della Carta di Identità Elettronica, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oltre ad adeguare le caratteristiche del supporto agli standard internazionali di sicurezza e a quelli anti clonazione ed anti contraffazione in materia di documenti elettronici. Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale). La C.I.E., oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino, è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.

POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

La procedura per il rilascio della C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il proprio consenso o il diniego alla donazione di organi e/o di tessuti in caso di morte. Durante la procedura di rilascio è possibile procedere in tal senso inserendo nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione specifica. Per approfondire l'argomento ed avere più dettagliate risposte alle domande relative al sistema della donazione si consiglia di accedere a: http://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/homeCnt.jsp

 

Modalità di richiesta

L’istanza di rilascio della CIE deve essere presentata presso il servizio Punto Comune, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.45. Per il sabato l'accesso è su appuntamento, che si può ottenere telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,30 e il sabato dalle 8 alle 12,30 al numero 0557591711, alla email:puntocomune@comune.scandicci.fi.it oppure contattando il numero 3663436633 tramite il canale social WhatsApp.

I cittadini possono prenotare il proprio appuntamento anche autonomamente e in qualsiasi orario, accedendo all’agenda online

Requisiti del richiedente

  • Cittadini italiani o stranieri, residenti nel Comune di Scandicci, anche minorenni.

 

  • Cittadini residenti in altro Comune italiano, solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza, possono richiedere il rilascio della carta d'identità, previo nulla-osta da parte del Comune di residenza, .

 

Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura.

Si puo' richiedere  il servizio a domicilio  se presenti determinati requisiti.

 

 

Documentazione da presentare

  • Carta d'identità appena scaduta (che deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello) o documento d'identità valido (passaporto, patente, libretto di pensione con foto).

  • 1 fotografia formato tessera  recente (non anteriore a sei mesi)  N.B. si accettano solo fotografie cartacee.

  • (cm.3,5 x 4,5), recente (non oltre 6 mesi), frontale, senza occhiali.  Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno (vedi allegato) con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005

NOTA BENE: I cittadini non comunitari devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

 

La carta di identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello.

inoltre

  • il richiedente deve presentarsi personalmente,

  • ai cittadini stranieri viene rilasciato il documento non valido per l'espatrio.

  • in caso di furto o smarrimento occorre presentare l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri.

  • in caso di deterioramento, l'interessato dovrà fare richiesta di nuovo documento, consegnando il precedente originale deteriorato

  • nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di un documento d’identità personale il riconoscimento potrà essere fatto tramite due testimoni muniti di documenti d’identità validi.

 

per i Minori

  • per i minori di anni 18, la carta d'identità deve essere richiesta da almeno un genitore (o da chi ne fa le veci) che dovrà obbligatoriamente accompagnare il minore.

  • per renderla valida per l'espatrio serve l'autorizzazione di entrambi i genitori, nel caso in cui non possano presentarsi contemporaneamente è sufficiente che il genitore che accompagna il minore sia munito dell'atto di assenso di quello assente [vedi allegato Atto di assenso]

  • fa eccezione il caso in cui un genitore sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;

  • nel caso di rifiuto o impossibilità ad ottenere l'assenso di entrambi i genitori, può essere richiesto il nulla osta al Giudice Tutelare.  In caso di mancanza di assenso dei genitori o del Giudice Titolare, il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio

  • Fino al compimento dei 14 anni, ai minori italiani, sul retro della Carta d'identità valida per l'espatrio [rilasciata su supporto cartaceo] verrà indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci;

Iter procedura

I tempi occorrenti per la richiesta allo sportello del Punto Comune sono più lunghi rispetto a quelli necessari per il rilascio della Carta di Identità cartacea [mediamente 20/30 minuti] in quanto i dati da raccogliere, sono più numerosi e complessi [in particolare la rilevazione delle impronte digitali].

 

Una volta acquisiti i dati anagrafici, e biometrici [foto e impronte], la firma autografa, e l’eventuale dichiarazione in ordine alla donazione degli organi, il termine di conclusione del procedimento per la  richiesta della C.I.E. è immediato ed il portale ministeriale consentirà di avere una ricevuta della presentazione dell’istanza.

 

Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno; la consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta al Comune, presso l'indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta.

Costi

Il Costo per la CIE è fissato dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016
La somma complessivamente dovuta dagli utenti, e'
pari ad € 22,29, è così composta:

  • corrispettivo ministeriale euro 16,79

  • diritto fissi e segreteria (oneri comunali) 5,50

 

Il versamento puo' essere effettuato tramite uno bollettino emesso dall'operatore da pagare sul circuito PagoPa. E' operativo presso l'Ufficio PuntoComune uno sportello self-service utilizzabile con bancomat e carta di credito.

 

Tempi

La CIE non viene consegnata al momento della richiesta, come quella cartacea, ma è stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro 6 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata, presso un indirizzo da lui indicato al momento della richiesta.

Il documento potrà essere consegnato esclusivamente al cittadino o a persona da lui appositamente delegata.

 

Nel caso d’inoltro presso l'indirizzo di residenza, la spedizione avverrà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Il Comune non avrà alcuna possibilità di intervenire sui tempi e modalità di trasmissione della raccomandata, e al cittadino, al momento della richiesta, verrà consegnato un codice con cui tracciarne il percorso tramite il sito di Poste Italiane.

PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO E' ATTIVO IL NUMERO VERDE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 800 263 388

 

Avvertenze

La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992).

Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità:

  • vale 3 anni per i minori di tre anni;

  • vale 5 anni per i minori di eta' compresa fra  tre  e diciotto anni

  • vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.

 

La carta di identità è rilasciata o rinnovata con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

 

  • D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

  • Decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015

  • Art. 5 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale"

  • Art. 3 T.U.L.P.S.

  • art.291 comma 3  del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635

  • D.P.R. 6/8/1974 n. 649

  • Art. 31 L.133/2008

  • CIRCOLARE N. 10/2016 - Ministero dell'Interno - Nuova carta d'identità elettronica.

  • CIRCOLARE N. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE

Reclami ricorsi opposizioni

FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
In caso di mancato rilascio può essere presentato ricorso al Prefetto  entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

 

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