AVVISO
Si ricorda che la carta d’identità cartacea non sarà più valida a partire dal 3 agosto 2026 in conformità al Regolamento Europeo 1157/2019 ed è necessario sostituire il documento cartaceo con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) entro tale data. Si precisa inoltre che, indipendentemente dalla validità riportata sul documento cartaceo, quest’ultimo non sarà più utilizzabile dopo il 3 agosto 2026.
Il Comune di SCANDICCI rilascia esclusivamente la C.I.E., introdotta dal D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Questa nuova modalità è finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema di emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della Carta di Identità Elettronica, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oltre ad adeguare le caratteristiche del supporto agli standard internazionali di sicurezza e a quelli anti clonazione ed anti contraffazione in materia di documenti elettronici. Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale). La C.I.E., oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino, è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.
POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
La procedura per il rilascio della C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il proprio consenso o il diniego alla donazione di organi e/o di tessuti in caso di morte. Durante la procedura di rilascio è possibile procedere in tal senso inserendo nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione specifica. Per approfondire l'argomento ed avere più dettagliate risposte alle domande relative al sistema della donazione si consiglia di accedere a: http://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/homeCnt.jsp
la richiesta di rilascio CIE deve essere presentata presso il servzio Puntocomune, tutti i giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30 ed il sabato mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:45. Per il sabato l'accesso è su appuntamento, che si può ottenere telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18:30 e il sabato dalle 8 alle 12:30 al numero 0557591711, alla email:puntocomune@comune.scandicci.fi.it oppure contattando il numero 3663436633 tramite il canale social WhatsApp.
I cittadini possono prenotare il proprio appuntamento anche autonomamente e in qualsiasi orario, accedendo all’agenda online
Cittadini italiani o stranieri, residenti nel Comune di Scandicci, anche minorenni.
Cittadini residenti in altro Comune italiano, solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza, possono richiedere il rilascio della carta d'identità, previo nulla-osta da parte del Comune di residenza, .
Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura.
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A DOMICILIO
il servizio è riservato a persone inamovibili presso la propria abitazione o ricoverate presso strutture ospedaliere o sanitarie del Comune di Scandicci, impossibilitate a recarsi presso il Puntocomune per la richiesta di emissione della Carta di Identità per la quale è necessaria la presenza fisica dell’intestatario.
Per usufruire del servizio, un familiare o altra persona designata presenta domanda di accesso al servizio domiciliare portando con sè fototessera del titolare della CIE, carta identità da rinnovare (o denuncia di smarrimento/furto), documentazione medica o certificato del medico curante che ne attesti l'impossibilità a deambulare. In tal modo, il messo comunale concluderà la procedura di riconoscimento avviata in ufficio, recandosi presso il domicilio della persona interessata.
La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Anagrafe. Il nuovo documento sarà inviato direttamente dal Ministero presso l'indirizzo indicato al momento della richiesta
I tempi di consegna da parte del Ministero comprendono, oltre i sei giorni lavorativi previsti, quelli necessari per l'inserimento dei dati nella banca dati ministeriale dopo l'identificazione del richiedente da parte dell'Ufficiale di Anagrafe, ossia dopo la visita presso l'abitazione o la struttura.
Carta d'identità da rinnovare (Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità) che deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello. Nel caso di smarrimento/furto occorre presentare denuncia rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri, e presentare per il riconoscimento con un altro documento d'identità valido (passaporto, patente, libretto di pensione con foto). Nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di un documento di identità personale il riconoscimento potrà essere fatto tramite due testimoni muniti di documento di indentità validi.
1 fotografia formato tessera recente (non anteriore a sei mesi) N.B. si accettano solo fotografie cartacee. Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno (vedi allegato) con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005
NOTA BENE: I cittadini non comunitari devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.
ai cittadini stranieri viene rilasciato il documento non valido per l'espatrio.
per i Minori
per i minori di anni 18, la carta d'identità deve essere richiesta da almeno un genitore (o da chi ne fa le veci) che dovrà obbligatoriamente accompagnare il minore.
per renderla valida per l'espatrio serve l'autorizzazione di entrambi i genitori, nel caso in cui non possano presentarsi contemporaneamente è sufficiente che il genitore che accompagna il minore sia munito dell'atto di assenso di quello assente (vedi allegato Atto di assenso)
fa eccezione il caso in cui un genitore sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
nel caso di rifiuto o impossibilità ad ottenere l'assenso di entrambi i genitori, può essere richiesto il nulla osta al Giudice Tutelare. In caso di mancanza di assenso dei genitori o del Giudice Titolare, il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio
Fino al compimento dei 14 anni, ai minori italiani, sul retro della Carta d'identità valida per l'espatrio verrà indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
per richiedenti Protezione Internazionale
dal giorno 9/04/2025, è possibile rilasciare anche ai richiedenti protezione internazionale, che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, una Carta di Identità Elettronica (CIE) non valida per l'espatrio della durata di tre anni
I tempi occorrenti per la richiesta allo sportello del Punto Comune sono più lunghi rispetto a quelli necessari per il rilascio della Carta di Identità cartacea (mediamente 20/30 minuti) in quanto i dati da raccogliere, sono più numerosi e complessi (in particolare la rilevazione delle impronte digitali).
Una volta acquisiti i dati anagrafici, e biometrici (foto e impronte), la firma autografa, e l’eventuale dichiarazione in ordine alla donazione degli organi, il termine di conclusione del procedimento per la richiesta della C.I.E. è immediato ed il portale ministeriale consentirà di avere una ricevuta della presentazione dell’istanza.
Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno; la consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta al Comune, presso l'indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta.
Il Costo per la CIE è fissato dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016
La somma complessivamente dovuta dagli utenti, e' pari ad € 22,29, è così composta:
corrispettivo ministeriale euro 16,79
diritto fissi e segreteria (oneri comunali) 5,50
Il versamento puo' essere effettuato tramite un Avviso di Pagamento emesso dall'operatore da pagare sul circuito PagoPa direttamente presso l'Ufficio PuntoComune dove è presente uno sportello self-service utilizzabile con bancomat e carta di credito. Nel caso di possesso di soli contanti, l'utente dovrà effettuare il pagamento in tabaccheria o alla Posta ed esibire successivamente la ricevuta all'operatore che concluderà la procedura di emissione CIE.
La CIE non viene consegnata al momento della richiesta, come quella cartacea, ma è stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro 6 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata, presso un indirizzo da lui indicato al momento della richiesta.
Il documento potrà essere consegnato esclusivamente al cittadino o a persona da lui appositamente delegata.
Il Comune non avrà alcuna possibilità di intervenire sui tempi e modalità di trasmissione della raccomandata, e al cittadino, al momento della richiesta, verrà consegnato un codice con cui tracciarne il percorso tramite il sito di Poste Italiane.
PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO E' ATTIVO IL NUMERO VERDE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 800 263 388
La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992).
Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità:
vale 3 anni per i minori di tre anni;
vale 5 anni per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni
vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.
La carta di identità è rilasciata o rinnovata con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
Decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015
Art. 5 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale"
Art. 3 T.U.L.P.S.
art.291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635
D.P.R. 6/8/1974 n. 649
Art. 31 L.133/2008
CIRCOLARE N. 10/2016 - Ministero dell'Interno - Nuova carta d'identità elettronica.
CIRCOLARE N. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
In caso di mancato rilascio può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
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