Procedimenti di espropriazione e di costituzione di servitù di beni immobili per la realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità.
Fasi principali della procedura espropriativa:
1. L'Opera Pubblica o di Pubblica Utilità è prevista nello strumento urbanistico generale, o un altro atto di natura ed efficacia equivalente, su detto bene deve essere altresì stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
2. Dichiarazione di Pubblica Utilità dell'Opera;
3. Determinazione, in via provvisoria, l'indennità di esproprio;
4. Emissione del decreto di esproprio, nel caso di indennità di esproprio non concordata con l'interessato, previo deposito dell'indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure acquisizione del bene mediante stipula di atto pubblico, nel caso di accettazione dell'indennità e relativo pagamento diretto dell'indennità stessa alla stipula del contratto.
Nessun costo.
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.
Legge Regionale Toscana 18/02/2005 n. 30
Legge Regionale Toscana 01/08/2016 n. 47
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