La procedura è attivata dai soggetti interessati previa specifica richiesta.
Essere proprietario (o comproprietario) di area confinante a quella oggetto di richiesta di acquisto.
Istanza di acquisto dell'area.
Fatta eccezione per le aree destinate ad 'edificazione speciale per standards', le aree acquisite gratuitamente al patrimonio comunale a seguito di abuso edilizio sono alienabili, alle condizioni e con le esclusioni previste nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 28 settembre 2001, ai proprietari confinanti che ne facciano espressa richiesta, sulla base del valore a prezzo di mercato stabilito con perizia di stima dell’Ufficio Patrimonio Comunale.
In conformità a quanto previsto dal vigente regolamento per l’alienazione del patrimonio comunale, l'alienazione delle aree con la presente procedura è subordinata all'approvazione, da parte del richiedente, del prezzo e delle condizioni di vendita proposte dal Comune ed alla successiva approvazione della trattativa da parte della Giunta Comunale; non potrà essere dato corso all'alienazione dell'area con tale modalità se la stessa è già stata precedentemente oggetto di altra alienazione con tale procedura.
All'atto dell'accettazione il richiedente dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo di vendita accettato; il saldo del prezzo di vendita dovrà essere versato dall'acquirente prima della stipula del rogito notarile. Gli acquirente dovranno altresì sostenere tutte le spese relative agli eventuali atti di aggiornamento catastale ed alla predisposizione delle relazioni tecniche di vendita, nonché tutte le spese fiscali e notarili ed ogni altra eventuale ulteriore spesa inerente e conseguente al trasferimento dei beni.
Non potrà essere dato corso alle procedura di alienazione di cui alla presente scheda se l'area è già stata precedentemente oggetto di altra alienazione con tale procedura.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 28 settembre 2001.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23 gennaio 2007 e s.m.i. (Regolamento per l’alienazione del patrimonio comunale).
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