Eliminazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione o locazione di alloggi PEEP in diritto di superficie ovvero in diritto di proprietà con convenzioni stipulate dopo il 17.02.1992 (L.448 del 1998)
La procedura è attivata dal soggetto interessato previa specifica richiesta redatta sulla modulistica predisposta.
Per gli alloggi ricadenti su aree PEEP concesse in diritto di superficie la richiesta può essere attivata anche contestualmente a quella del riscatto dell'area (cfr. scheda di servizio 'Riscatto aree PEEP concesse in diritto di superficie (L. 448/1998)').
Non vi è alcun obbligo ad accettare l'offerta formulata dal Comune.
Proprietari di alloggi realizzati nelle aree PEEP in diritto di superficie, ovvero in diritto di proprietà dopo il 17.02.1992, dopo che siano trascorsi almeno cinque (5) anni dalla data del primo trasferimento dell'alloggio.
Richiesta in bollo (su modulo predisposto barrando la terza opzione nell'oggetto) completa dei seguenti allegati: copia dell'atto di acquisto/assegnazione dell'alloggio; dichiarazione dell'amministratore condominiale sulla complessiva quota millesimale di propria spettanza (tabella generale).
In caso di presentazione di richiesta contestualmente a quella relativa al riscatto dell'area (scheda di servizio 'Riscatto aree PEEP concesse in diritto di superficie (L. 448/1998)' ) non occorre allegare ulteriore documentazione aggiuntiva.
Gli alloggi ricompresi nei comparti PEEP sono realizzati su aree espropriate dall’Amministrazione Comunale e successivamente concesse in “diritto di superficie” o in “diritto di proprietà” alle cooperative costruttrici, mediante specifiche convenzioni.
In tali convenzioni è previsto il rispetto di vincoli ed obblighi tra cui il limite al prezzo di vendita e locazione. Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato.
Con la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (commi 49-bis e 49-ter dell’art. 31) è stato stabilito che possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque (5) anni dalla data del primo trasferimento dell'alloggio, i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e locazione dell'alloggio e sue pertinenze, previo pagamento di un corrispettivo stabilito sulla base della quota millesimale corrispondente all'alloggio e previa stipula di una nuova convenzione con la quale sono rimosse le predette limitazioni.
L'accettazione dell'offerta formulata dal Comune è di esclusiva competenza del proprietario del singolo alloggio e non vincola in alcun modo i proprietari degli altri alloggi.
Per i proprietari degli alloggi che decidono di non accettare l'offerta formulata dal Comune, rimangono invariate le condizioni esistenti (e cioè quelli indicati nella convenzione vigente al momento della richiesta).
Marca da bollo di Euro 16,00 sulla richiesta di quantificazione del corrispettivo.
In caso di accettazione dell'offerta formulata dal Comune, il proprietario dell'alloggio dovrà versare, in unica rata ed entro i termini previsti nella comunicazione, il corrispettivo richiesto, nonché sostenere tutti i successivi costi relativi alla stipula della convenzione relativa alla rimozione del vincolo massimo di vendita e locazione dell'alloggio (atti tecnici, spese notarili e fiscali, ecc.).
In caso di non accettazione dell'offerta, il proprietario superficiario dell'alloggio non dovrà sostenere alcun ulteriore costo.
Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (commi 49-bis e 49-ter dell'art. 31).
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 dell'11 luglio 2022.
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