Trasformazione in diritto di proprietà delle aree PEEP già cedute in diritto di superficie (Legge 448/1998)
La procedura può essere attivata dal soggetto interessato previa specifica richiesta redatta sulla modulistica predisposta, ovvero avviata d'ufficio.
Non vi è alcun obbligo ad accettare l'offerta formulata dal Comune.
Proprietari superficiari di alloggi realizzati nelle aree PEEP.
Richiesta in bollo (su modulo predisposto barrando la seconda opzione nell'oggetto) completa dei seguenti allegati: copia dell'atto di acquisto/assegnazione dell'alloggio; dichiarazione dell'amministratore condominiale sulla complessiva quota millesimale di propria spettanza (tabella generale).
Gli alloggi ricompresi nei comparti PEEP sono realizzati su aree espropriate dall’Amministrazione Comunale e successivamente concesse in “diritto di superficie” (o in “diritto di proprietà”) alle cooperative costruttrici, mediante specifiche convenzioni.
In tali convenzioni è previsto il rispetto di vincoli ed obblighi (requisiti soggettivi degli acquirenti, prezzi di vendita e locazione predeterminati). Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato.
Nel caso di aree concesse in “diritto di superficie” è prevista una scadenza temporale, in genere pari a 99 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione tra il Comune e la cooperativa costruttrice, al termine della quale decade il diritto all’uso dell’area da parte del proprietario superficiario dell'alloggio.
Con la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (commi da 45 a 50 dell’art. 31) è stato stabilito che i Comuni possono cedere la proprietà delle aree, già concesse in “diritto di superficie”, previo pagamento di un corrispettivo stabilito sulla base della quota millesimale corrispondente all'alloggio e previa stipula di una nuova convenzione (che sostituisce le precedenti) nella quale sono previste limitazioni del prezzo di vendita e di locazione dell’alloggio per un periodo pari a venti anni a partire dalla data della convenzione originaria stipulata tra il Comune e la cooperativa edificatrice. Scaduto il predetto ventennio non vi sono più limitazioni alla facoltà di disposizione e godimento dell'alloggio.
L'accettazione dell'offerta formulata dal Comune è di esclusiva competenza del proprietario superficiario del singolo alloggio e non vincola in alcun modo i proprietari degli altri alloggi.
Per i proprietari superficiari degli alloggi che decidono di non accettare l'offerta formulata dal Comune, rimangono invariate le condizioni esistenti (e cioè quelli indicati nella convenzione a suo tempo sottoscritta tra il Comune e la cooperativa edificatrice).
Marca da bollo di Euro 16,00 sulla richiesta di quantificazione del corrispettivo.
In caso di accettazione dell'offerta formulata dal Comune, il proprietario superficiario dell'alloggio dovrà versare, in unica rata ed entro i termini previsti nella comunicazione, il corrispettivo richiesto, nonché sostenere tutti i successivi costi relativi alla stipula della nuova convenzione (atti tecnici, spese notarili e fiscali, ecc.).
In caso di non accettazione dell'offerta, il proprietario superficiario dell'alloggio non dovrà sostenere alcun ulteriore costo.
Contestualmente all'attivazione del presente procedimento può essere richiesta anche la procedura di eliminazione del vincolo al prezzo massimo di cessione e locazione dell'alloggio e sue pertinenze (cfr. scheda di servizio 'Eliminazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione o locazione di alloggi PEEP (L. 448 del 1998)') utilizzando la stessa modulistica (in tale eventualità barrare la prima opzione nell'oggetto).
Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (commi da 45 a 50 dell'art. 31).
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 dell'11 luglio 2022.
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