BREXIT - ATTESTATO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

BREXIT - ATTESTATO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Ufficio: Punto Comune - Front Office Servizi Demografici
Referente: Baldanzi Roberta
Responsabile: Elisa Cassepierre
Indirizzo: Palazzo Comunale P.le della Resistenza - 50018 Scandicci (piano terrazza)
Tel: 055055
E-mail: puntocomune@comune.scandicci.fi.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,30 e il sabato dalle 8 alle 12,45

Descrizione

Emanata in data 11 febbraio 2020 dal Ministero dell'Interno la circolare n.3 ad oggetto "Brexit - Ratifica ed entrata in vigore dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea. Istruzioni operative".

I cittadini britannici e la brexit
Il 31 gennaio 2020 si è conclusa la procedura relativa alla “Brexit”, con l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Questo accordo apre un periodo transitorio previsto, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2020.
Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea, nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) e dei loro familiari, continuerà ad applicarsi il Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri).
Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020, ha specificato che vi sono due ipotesi possibili per chi risiede già o risiederà prima di fine anno nel nostro paese:

1. Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020
In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’ Irlanda del Nord dall’Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno
sul territorio nazionale.

2. Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020: entro la fine del periodo di transizione previsto dall'Accordo sul recesso (31 dicembre 2020), i cittadini britannici ed i propri familiari potranno dichiarare l’iscrizione in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 1228/1954 e D.P.R. 223/1989) e del D.Lgs. 30/2007, esattamente come avvenuto finora. A seguito dell'iscrizione gli stessi potranno richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.

Il procedimento d’iscrizione in anagrafe
Il cittadino dovrà recarsi nel Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l’apposito modello di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30). La richiesta può essere presentata personalmente dall’interessato allo sportello comunale, a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) oppure per via telematica.
L’ufficiale di anagrafe provvede all’iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e l’iscrizione decorre dalla data di presentazione dell’istanza. Nei successivi 45 giorni, il Comune accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione.
Se entro lo stesso termine di 45 giorni – tenuto conto dell’esito degli accertamenti – il Comune non comunica al richiedente motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10 bis della L. 241/90, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), quanto dichiarato dall’interessato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione anagrafica.
Qualora, invece, gli accertamenti anagrafici diano esito negativo, l’Ufficiale di anagrafe è tenuto a provvedere al ripristino della posizione anagrafica precedente mediante l’annullamento dell’iscrizione, con effetto retroattivo (artt. 18 e 18 bis del d.P.R. n. 223/1989 cit.). A seguito dell’iscrizione il cittadino britannico potrà richiedere il rilascio della attestazione di iscrizione anagrafica.

Modalità di richiesta

Per il rilascio dell'attestazione è necessario recarsi presso il Puntocomune ed effettuare apposita richiesta 
 

Requisiti del richiedente

Cittadinanza Britannica

Costi

- 16.00 € di bollo (assolto in via virtuale - non occorrono marche) per la richiesta 
- 16.00 € di bollo (assolto in via virtuale - non occorrono marche) per il rilascio dell'attestazione 

Il versamento puo' essere effettuato tramite uno bollettino emesso dall'operatore da pagare sul circuito PagoPa. E' operativo presso l'Ufficio PuntoComune uno sportello self-service utilizzabile con bancomat e carta di credito.

Tempi

Il rilascio è immediato previa verifica dei requisiti necessari 

 

Normativa di riferimento

ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’ Irlanda del Nord dall’Unione Europea

Reclami ricorsi opposizioni

- Reclami: Al Dirigente della Segreteria Generale  Uffici dei Staff  Dott. Giuseppe Zaccara
- Ricorsi: entro 30 giorni dal rilascio del documento, alla Prefettura di Firenze

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