Il Comune di Scandicci è transitato in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) nel 2018
La persona che effettua il cambiamento di indirizzo all'interno del territorio comunale deve presentare la domanda all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento.
Il responsabile delle convivenze anagrafiche (caserme, conventi, case di cura, etc.) effettua personalmente - su richiesta dell'interessato - la comunicazione del trasferimento della residenza delle persone che entrano a far parte della convivenza
La dichiarazione anagrafica di trasferimento può essere presentata scaricando il modulo presente sul sito e:
- riportandolo poi direttamente allo sportello durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio PuntoComune o su appuntamento;
- trasmettendolo per raccomandata indirizzata al Comune di Scandicci, Ufficio Anagrafe, Piazzale della Resistenza, 1, CAP 50018;
- trasmettendolo per via telematica ai seguenti indirizzi:
- PEC all'indirizzo comune.scandicci@postacert.toscana.it
- mail ordinaria all'indirizzo uffdemog@comune.scandicci.fi.it
Tutta la documentazione deve essere allegata alla mail ESLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF..
Avere la propria dimora abituale (quindi abitare stabilmente) nel Comune di Scandicci
L'aggiornamento dei dati della patente e del libretto di circolazione avviene automaticamente per effetto del collegamento alla banca dati della Motorizzazione Civile.
Soltanto per l'aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli sotto indicati, gli interessati devono recarsi presso la Motorizzazione Civile (via Lucchese 160/a - tel 05530681):
- autobus
- veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate
- taxi
- veicoli adibiti a noleggio con conducente.
Nessun costo
La dichiarazione viene registrata nei 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento.
La residenza è comunque retroattiva, decorre cioè dalla data di presentazione. Da tale data il cittadino è cancellato dal Comune di provenienza o dall'AIRE.
Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Comune verifica con sopralluoghi a campione i presupposti dell'iscrizione anagrafica e, in particolare, la dimora abituale.
Se entro 45 giorni l'interessato non riceve una comunicazione di preavviso di rigetto dell'iscrizione anagrafica, la residenza diviene definitiva.
In caso di esito negativo dell’accertamento, il Comune entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione invia comunicazione all'interessato, indicando il contenuto degli accertamenti svolti.
L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni.
Se le osservazioni non vengono accolte, l'iscrizione anagrafica viene meno con effetto retroattivo, vale a dire dal momento della presentazione della dichiarazione, e viene ripristinata la situazione precedente.
L'interessato decade da tutti i benefici ottenuti in virtù della residenza e viene denunciato all'autorità di pubblica sicurezza competente per dichiarazioni false, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
Qualora l'abitazione nella quale si inteneda effettuare il trasferimento sia residenza di altra persona o altro nucleo familiare, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tale persona o da un componente maggiorenne di tale famiglia - allegando copia del documento di identità dell'ospitante.
DICHIARAZIONE DEL TITOLO DI OCCUPAZIONE DELL'ALLOGGIO
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 47/2014 è obbligatorio rendere la dichiarazione presente nel modulo di richiesta di iscrizione anagrafica, pubblicato della sezione Documenti e modulistica di questa pagina, dalla quale risulta il titolo di occupazione dell'alloggio. In alternativa colui che richiede la residenza deve presentare copia non autenticata del contratto di compravendita, usufrutto, locazione, comodato, che lo legittima ad abitare stabilmente nell'immobile.
Legge 24/12/1954 n. 1228; D.P.R. 30.5.1989 n.223; L.27.10.1988 n.47; D.L. n. 5/2012, convertito con Legge n. 35/2012.
ESITO NEGATIVO DEGLI ACCERTAMENTI
Se gli accertamenti svolti dall'ufficio e dalla Polizia Municipale danno esito negativo, il Comune entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione invia comunicazione all'interessato, indicando il contenuto degli accertamenti svolti. L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni.
Se le osservazioni non vengono accolte, l'iscrizione anagrafica viene meno con effetto retroattivo, vale a dire dal momento della presentazione della dichiarazione, e viene ripristinata la situazione precedente. L'interessato decade da tutti i benefici ottenuti in virtù della residenza e, se del caso, viene denunciato all'autorità di pubblica sicurezza competente per dichiarazioni false, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.
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