Il certificato anagrafico è un documento contenente informazioni anagrafiche di una persona ad esempio residenza, stato di famiglia, ecc. ed è rilasciato:
- ON LINE dal Portale del Ministero degli interni denominato ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
- Direttamente presso gli Sportelli del Servizi Punto Comune
CERTIFICATI ON LINE
Per verificare in autonomia la propria situazione anagrafica, richiedere modifiche degli eventuali errori e soprattutto ottenere i propri certificati anagrafici, validi ad ogni effetto di legge, e autocertificazioni precompilate è possibile utilizzare il servizio disponibile sul PORTALE ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Servizi Anagrafici. L’accesso ai servizi dell’ANPR è possibile utilizzando l’identità digitale, scegliendo tra:
Per la certificazione non esente da imposta di bollo, il costo del documento è di Euro 16,00 (imposta di bollo),
CERTIFICATI presso il Punto Comune
Si ricorda che i certificati anagrafici possono essere richiesti da chiunque conosca: gli elementi per l'identificazione dell'intestatario del certificato: cognome, nome e data di nascita (in mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo) l'uso per il quale serve il certificato per determinare l’esenzione o l'applicazione dell'imposta di bollo.
Per i certificati storici devi sapere anche la conoscenza della data storica a cui deve essere riferito il documento.
Le modalità per richiedere un indirizzo di una persona o di una famiglia iscritta nell’anagrafe della popolazione sono le seguenti:
- richiesta di certificato di residenza o stato di famiglia: il certificato può essere richiesto direttamente ai nostri sportelli, oppure tramite e-mail, pec o posta ordinaria.
Tutte le richieste inoltrate in forma scritta devono allegare la fotocopia di un documento d’identità del richiedente
CERTIFICATI ANAGRAFICI DI PERSONE EMIGRATE
Certificati anagrafici con indicato il luogo di emigrazione richiesti da privati, possono essere rilasciati solamente a studi legali per notifica di atti giudiziari, come disposto dal ministero dell’interno con circolare n.11/2003, previo pagamento dell’imposta di bollo
CERTIFICATO CONTESTUALE USO SPORTIVO
Il certificato è gratuito a condizione che sia presentata la richiesta della società sportiva.
CERTIFICATI RICHIESTI DA AGENZIE DI RECUPERO CREDITI
Attestati anagrafici richiesti da agenzie di recupero crediti che lo richiedono in qualità di esercenti di pubblico servizio, devono scrivere in modo esplicito nel corpo dell’istanza che operano per conto di un Ente pubblico o il richiamo all’art.18 del d.Lgs. n.112/1999. In mancanza di tale precisazione si applicano le procedure previste per i soggetti privati, compresa la normativa sull’imposta di bollo.
CERTIFICATI PER ASSEGNI FAMILIARI O INPS (uso lavoro)
Il datore di lavoro per l’iscrizione del dipendente all’INPS (il cosiddetto “uso lavoro”) o per il pagamento dei cosiddetti ASSEGNI FAMILIARI da parte degli istituti di previdenza sociale, richiede di conoscere la residenza o lo stato di famiglia dei propri dipendenti. Tali istituti non possono, per legge (D.P.R. n.445/2000), richiedere certificati anagrafici ai cittadini, ma debbono accettare l’AUTOCERTIFICAZIONE da essi compilata (che non comporta alcun costo).
Certificati anagrafici richiesti dal datore di lavoro sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna in data 15/06/2012.
CERTIFICATI PER NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI
È stato chiarito dall’Agenzia delle entrate (cfr. Agenzia delle entrate, Direzione generale del Piemonte, Ufficio fiscalità generale – 26 maggio 2004, n. 04/27442) che “la richiesta dei suddetti certificati anagrafici non risulta funzionale allo svolgimento del processo per cui gli stessi non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo”. Ciò significa, in pratica, che non può rientrare fra gli atti “antecedenti, necessari o funzionali” ai processi, il certificato anagrafico richiesto al fine di individuare la residenza del convenuto e permettere l'indicazione dell'indirizzo anagrafico nell'atto di citazione e la conseguente notificazione dello stesso e degli altri atti giudiziari che a lui devono obbligatoriamente essere resi noti.
CERTIFICATI PER CONTROVERSIE PENALI E PROCESSO PENALE (ARTT. 12 E 3 TAB.B. d.P.R.642/1972 E ART.18 d.P.R. 115/2002)
I certificati sono rilasciabili in esenzione dall’imposta di bollo solo se le parti si sono già costituite in giudizio, come chiarito dalla circolare n.70/E del 14/08/2002 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
SUCCESSIONE
Nella dichiarazione di successione il contribuente attesta con autocertificazione i fatti, stati e qualità personali in conformità a quanto stabilito dall'art.46 del d.P.R. n.445/2000, e non è possibile allegare alla dichiarazione di successione i documenti previsti dall'art.30 del d.Lgs. n.346/1990. Nei confronti di privati, certificati ed autentiche sono soggetti al pagamento dell'imposta, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 , tab.A, del d.P.R. n.642/1972 (Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Piemonte, n.27085/06 del 8.06.2006).
- 16.00 € di bollo (assolto in via virtuale - non occorrono marche) per i certificati in bollo.
- gratuiti i certificati non soggetti ad imposta di bollo (specificando l'articolo di legge e l'uso)
Il versamento puo' essere effettuato tramite uno bollettino emesso dall'operatore da pagare sul circuito PagoPa. E' operativo presso l'Ufficio PuntoComune uno sportello self-service utilizzabile con bancomat e carta di credito.
Il rilascio è immediato per i certificati che possono essere rilasciati allo sportello;
Nel caso di certificati richiesti via Pec, Email o Posta, vengono rilasciati entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
- I certificati di nascita e morte hanno validità illimitata.
- Tutti gli altri hanno validità di 6 mesi. Comunque, anche dopo tale termine, vengono accettati dalle pubbliche amministrazioni previa dichiarazione scritta del cittadino che confermi la validità dei dati certificati.
I certificati anagrafici, sono rilasciati dall'ufficio PUNTO COMUNE, al piano terrazza del palazzo comunale.
Documenti per i paesi della Comunità Europea Per i certificati anagrafici da fornire ai paesi della Comunità Europea, precisando il Paese destinatario dell’atto, è possibile richiedere l’emissione dello specifico allegato, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016, entrato in vigore il 16 febbraio 2019. Tale Regolamento semplifica la circolarità dei documenti pubblici all’interno della Comunità Europea esentando i cittadini della Ue dall’obbligo della traduzione e legalizzazione.
Misure di semplificazione in merito al rilascio ed uso dei certificati: le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati devono essere sostituiti CON l’AUTOCERTIFICAZIONE e le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’. Si rammenta come il cittadino possa sempre rilasciare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà anche quando abbia a che fare con soggetti privati (banche, assicurazioni, agenzie d’affari, sindacati, ecc.) che ne accettino l’utilizzo.
DPR 28.12.2000 n.445 Testo unico della normativa sulla documentazione amministrativa.
DPR 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche.
- Reclami: Alla Dirigente della Segreteria Generale Uffici dei Staff Dott.ssa Patrizia Landi
- Ricorsi: entro 30 giorni dal rilascio del documento, alla Prefettura di Firenze
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