Contributo ad integrazione dei canoni di locazione (Contributo affitto).

Contributo ad integrazione dei canoni di locazione (Contributo affitto).

Ufficio: U.O. 2.3 Politiche Abitative (Ufficio Casa) - Settore 2 Servizi Amministrativi
Referente: Berni Angela, Faustini Andrea
Responsabile: Agnoloni Tiziana
Indirizzo: P.le della Resistenza - 50018 Scandicci
Tel: 055055
E-mail: uffcasa@comune.scandicci.fi.it
Orario di apertura: su appuntamento telefonando dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Descrizione

Sulla base delle indicazioni fornite annualmente dalla Regione Toscana, l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare un bando di concorso. E' possibile presentare domanda di partecipazione al bando su apposito modulo predisposto dal Comune (in versione cartacea o compilando l'apposito modulo on-line presente sul sito istituzionale del Comune di Scandicci). Nel Bando di concorso sono indicati i requisiti di partecipazione e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi. L'U.O. 2.3 Politiche abitative (Ufficio Casa) cura l'istruttoria delle domande, provvede ad attribuire un punteggio sulla base di quanto richiesto in domanda e della situazione documentata dall'interessato. La graduatoria provvisoria viene affissa all'Albo Pretorio e nei termini previsti dal bando gli interessati possono presentare le opposizioni alla Commissione ERP e Mobilità che le valuta e successivamente forma la graduatoria definitiva.

Requisiti del richiedente

Nel Bando di concorso sono indicati i requisiti di partecipazione e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi.

 

Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1)      Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di altro Stato in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

2)      Ogni componente il nucleo familiare deve avere la condizione dello “stato civile” presente in Anagrafe Comunale certificata; cioè alla voce “stato civile” deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo. La dizione “non certificabile…” significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza ed è motivo di non procedibilità della domanda e della verifica dei requisiti (in questo caso la domanda sarà ESCLUSA). Il soggetto il cui stato civile risulta ignoto all’Anagrafe comunale deve provvedere ad aggiornarlo entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso gli elenchi provvisori. In sede di ricorso sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

3)      Essere residente nel Comune di Scandicci, nell’immobile per la locazione del quale si richiede il contributo.

In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

E’ possibile presentare domanda da parte di più nuclei residenti nello stesso alloggio se il contratto è cointestato a soggetti non appartenenti allo stesso nucleo anagrafico;

4)      Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, relativo ad alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Scandicci (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ex art. 1 comma 2 L. 431/98), nel quale il richiedente risulti avere la residenza anagrafica.

Il richiedente deve essere in regola con il pagamento dell’imposta annuale di registro, laddove il locatario non abbia espressamente optato, comunicandolo al conduttore, per il regime della cedolare secca. 

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile.

Sarà possibile accedere al contributo anche nel caso di procedimento di licenza per finita locazione pendente o concluso, purché il partecipante sia in regola con il pagamento del canone di locazione e non vi sia stata la citazione per convalida di sfratto. Non sono ammissibili i contratti di locazione ad “uso foresteria” e quelli per "finalità turistiche" (art. 1 l. 431/1998).

A parziale eccezione di quanto indicato al presente punto, saranno ammesse anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione, che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

·        soggetti facenti parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto che siano residenti nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;

·        soggetti aventi diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 l. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 07/04/1988), determinato dal decesso dell’intestatario o da separazione legale dal coniuge;

5)      Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) né di alloggio di edilizia residenziale con finalità sociali (ERS).

L’eventuale assegnazione di alloggio ERP o ERS è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio;

6)      Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Scandicci. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club Italia).

L’alloggio è considerato inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata dalla L.R.T. n. 2/2019 all’art. 12 comma 8 (“…..con complessivamente 2 o più persone a vano utili”).

7)      Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche;

8)      Le disposizioni di cui ai punti 6) e 7) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

a)       coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

b)      alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;

c)       alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;

d)      titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;

9)      valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

10)  non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 7) e 9);

11)  Essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità redatta secondo la disciplina introdotta con DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che riporti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 32.048,52 e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 16.500,00.

 Sulla base dei valori ISE e ISEE, riportati nell’Attestazione e sulla base dell’incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, è determinata la collocazione nelle seguenti fasce:

 Il Valore ISEE non deve essere superiore a € 16.500,00 (limite per l’accesso all’E.R.P.).

Per gli studenti Universitari la D.S.U. per il calcolo dell’ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.  

Si precisa che l’ISEE richiesto per il contributo affitto è quello ordinario.

12)  In caso di ISE dichiarato pari a zero o inferiore al canone di locazione, qualora anche il reddito complessivo rilevabile dalla DSU risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.

Nei casi di ammissibilità delle domande di cui al presente punto, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a € 14.877,20.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  a pena di inammissibilità.

Documentazione da presentare

La documentazione da allegare alla domanda è indicata nel Bando di concorso.

Tempi

Il contributo viene calcolato sull'affitto effettivamente pagato nell'anno solare di riferimento e viene erogato agli aventi diritto in un'unica soluzione entro il mese di aprile dell'anno successivo alla pubblicazione del Bando, nei limiti delle risorse comunali e regionali disponibili.

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