La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Scandicci, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili occorre manifestare nuovamente la volontà, in applicazione della nuova legge nazionale.
Cencellazione della convivenza di fatto
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
• d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Scandicci di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
• su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto deve essere inviata secondo le modalità indicate per la sua costituzione.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione, pubblicata nella sezione documenti e modulistica di questa pagina, sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione può essere inoltrata:
- via e-mail all’indirizzo uffdemog@comune.scandicci.fi.it
- via pec all’indirizzo comune.scandicci@postacert.toscana.it
- tramite consegna o invio per posta al Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza n. 1
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni :
Dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto e copia dei documenti di identità in corso di validità
Una volta ricevuta la dichiarazione, l'ufficio provvede a verificare l'effettiva convivenza delle persone interessate e a effettuare la relativa registrazione
La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Anagrafe.
Il servizio è gratuito
La registrazione della convivenza di fatto e/o del contratto di convivenza avviene entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Comune.
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
LEGGE 20 maggio 2016, n. 76
- Reclami al responsabile dei Servizi demografici Dott.ssa beatrice Agnoletti.
Ricorsi: entro 30 giorni dall'eventuale notifica di non accettazione della dichiarazione, alla Prefettura di Firenze
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