La comunicazione di cessione di fabbricato per vendite ed affitti non è piu' dovuta in quanto questo obbligo viene sostituito con la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.
Rimane l'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato per vendite ed affitti per tutti i cittadini extracomunitiari o apolidi.
I Cittadini apparteneti alla C.E. devono, in caso di ospitalità, compilare la cessione di fabbricato entro 48 ore dall'arrivo dell'ospite se permane per oltre un mese.
Se viene ospitato un cittadino extra europeo o apolide è obbligatorio, entro 48 ore dalla permanenza, presentare denuncia di comunicazione di ospitalità anche se viene ospitato per un solo giorno.
Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, occorre compilare la denuncia su apposito modulo ministeriale (in distribuzione presso PUNTO COMUNE o scaricarlo dal sito Ministeriale della Questura) allegando copia del documento di identita' del cedente e del cessionario.
Lo stesso dovrà essere inoltrato entro 48 ore dalla consegna del'immobile o dalla ospitalità con le seguenti modalità:
- invio Via PEC : comune.scandicci@postacert.toscana.it;
- personalmente all'ufficio PUNTO COMUNE;
In caso di mancata presentazione della denuncia, o di denuncia effettuata oltre le 48 ore, il trasgressore della C.E. è soggetto a una sanzione amministrativa di Euro 206,00.
Il trasgressore della extra C.E. o apolide è soggetto a una sanzione amministrativa di Euro 320,00.
Articolo 12 del D. L. 21/3/1978 n. 59;
Articolo 7 comma 1 del D. L.vo 286/1998;
Decreto Legge 13 maggio 2011 n° 70.
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