La mobilità tra alloggi ERP consente, a coloro che sono già assegnatari di alloggio di ERP, la possibilità di cambio tra quello assegnato ed altro con caratteristiche adeguate al nucleo familiare. Fino all'approvazione di un nuovo Bando di mobilità, gli interessati possono contattare U.O. 2.3 Politiche Abitative (Ufficio Casa) e richiedere di essere inseriti nella graduatoria in vigore, presentando domanda entro il 31 dicembre ogni anno, per motivazioni oggettive o soggettive mutate. Le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno saranno esaminate entro il mese di aprile dell'anno successivo. Si ricorda inoltre che non è consentito presentare domanda di mobilità entro 24 mesi dall’assegnazione dell’alloggio o da precedente cambio di alloggio per mobilità.
Presentando l'apposito modulo di domanda debitamente compilato, corredato da una marca da bollo e dalla documentazione richiesta dal vigente Bando di concorso.
1) Possono concorrere i cittadini già assegnatari di alloggi ERP sul territorio comunale che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano assegnatari ordinari di alloggio ERP in locazione semplice sul territorio del Comune di Scandicci;
b) essere cittadini italiani; essere cittadini aderenti di uno Stato aderente all’Unione Europea;essere cittadini di un altro Stato con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); essere cittadini di altro Stato regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
c) essere in possesso della Dichiarazione sostitutiva Unica (ISEE) in corso di validità e privo di difformità;
d) di avere i requisiti di permanenza previsti dall’art. 38, comma 3 L.R.T. 2/219, lettera n) relativo alla situazione economica che deve essere inferiore ad un valore ISEE pari a € 36.151,98;
e) di non essere nelle condizioni causa di decadenza previste dall’art. 38 comma 3 della L.R.T. 2/2019 e cioè:
e1) non aver utilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal soggetto gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, o di salute, o di lavoro;
e2) aver ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o aver mutato la destinazione d'uso;
e3) aver eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal comune;
e4) aver adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o aver consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;
e5) aver gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o aver causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;
e6) l’intero nucleo non abbia occupato, senza giustificati motivi, l'alloggio assegnato entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta;
e7) essersi reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;
e8) aver perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione di cui all’allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b), c), e1), f);
e9) essere divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4;
e10) disporre di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera e1), sia superiore a 75.000 euro;
e11) disporre di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro;
e12) aver violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui agli articoli 17 e 18;
e13) essersi reso inottemperante al provvedimento di mobilità d'ufficio di cui all'articolo 20, commi 6, 10 e 11;
e14) non aver consentito l'accesso all'alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sull'occupazione e conduzione dell'alloggio stesso;
e15) non aver consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio e alle sue pertinenze;
e16) aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.
- E' necessario che per ogni componente del nucleo familiare sia correttamente indicato ai Servizi demografici del Comune uno stato civile definito, cioè alla voce stato civile deve corrispondere la reale situazione anagrafica del soggetto (celibe/nubile, coniugato/a, divorziato/a, vedovo/a, stato libero, ecc), La dizione “non certificabile – sconosciuto - ignoto” significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza ed è motivo di non procedibilità della domanda e della verifica dei requisiti (in questo caso la domanda sarà esclusa). In tali casi, il soggetto il cui stato civile risulta ignoto all’Anagrafe comunale, deve provvedere ad aggiornarlo entro e non oltre la data di scadenza del bando stesso.
- Si rimanda per quanto non espressamente previsto, alla L.R.T. 2/2019 ed al citato Regolamento comunale quali normative di riferimento.
- I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e – quando previsto - da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell’assegnazione in mobilità di altro alloggio.
- L’autorizzazione alla mobilità ed il conseguente provvedimento dell’Amministrazione Comunale sono subordinati alla completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti al riguardo dal soggetto gestore Casa SPA.
- Si precisa, altresì, che prima di procedere al cambio di alloggio sarà effettuato un sopralluogo da parte di personale tecnico al fine di verificare lo stato di normale usura dell’alloggio da riassegnare e che, nel caso in cui siano necessari interventi di ripristino, i costi di essi saranno posti a carico dell’assegnatario stesso.
- Gli alloggi devono essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d’uso e dovranno essere saldate anche le utenze private.
- Non sono ammessi alla mobilità e potrà essere sospesa la procedura nei confronti dei conduttori che abbiano in corso procedimenti amministrativi di annullamento o decadenza, sino a loro definizione.
- Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto comporta l’esclusione dalla graduatoria, ai sensi della LRT 2/2019. In caso di rinuncia all’alloggio proposto l’assegnatario potrà ripresentare domanda in occasione del successivo bando di mobilità generale.
- Non è consentito presentare domanda di mobilità entro 24 mesi dall’assegnazione dell’alloggio o da precedente cambio di alloggio per mobilità.
Ai fini della procedura di mobilità non fanno parte del nucleo familiare gli ospiti temporanei e le coabitazioni di cui all’art. 18 della L.R.T. 2/2019.
- Per la presentazione della domanda di cambio alloggio è necessario l’assenza di morosità. La morosità è da considerarsi sia in ordine al canone di locazione sia ad ogni altro costo relativo all’alloggio assegnato (es. oneri condominiali). L’assenza di morosità verrà accertata sia al momento della presentazione della domanda sia la momento della eventuale proposta di cambio alloggio.
L’eventuale richiesta di rateizzazione della morosità presente non estingue il debito accumulato e quindi non consente la presentazione della domanda di cambio alloggio per mobilità.
Marca da bollo da apporre sulla domanda.
La presentazione della domanda è riservata ai soli assegnatari di alloggio di ERP nel Comune di Scandicci.
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