Il cittadino che riscontri errori in un estratto o certificato di nascita, matrimonio o morte può:
presentare richiesta di rettifica dell'atto al Tribunale competente per territorio;
richiedere all'Ufficio di Stato Civile di provvedere alla correzione degli errori materiali riscontrati sull'atto.
L'Ufficio di Stato Civile ne dà comunicazione alla Procura, al Tribunale e agli interessati.
Nel caso di correzione di atto o certificato di morte, la domanda di correzione deve essere presentata dal parente più prossimo della persona deceduta.
Nel caso di correzione di atto o certificato di morte, la domanda di correzione deve essere presentata dal parente più prossimo della persona deceduta.
Documentazione utile alla compilazione della domanda di rettifica.
L'Ufficio di Stato Civile inoltra la documentazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, oppure indirizza l'interessato presso la Procura medesima, fornendo allo stesso copia integrale dell'atto da rettificare assieme agli eventuali documenti in possesso dell'ufficio.
Il procedimento si conclude in trenta giorni
D.P.R. 396/2000 "Nuovo regolamento dello Stato Civile".
Chiunque intenda promuovere:
la rettificazione di un atto dello stato civile
la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
la formazione di un atto omesso
la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
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