Estratto plurilingue

Estratto plurilingue

Ufficio: Ufficio di Stato Civile
Referente: Allegranti Barbara - Boselli Elena
Responsabile: Dott.ssa Beatrice Agnoletti
Indirizzo: P.le della Resistenza - 50018 Scandicci - Palazzo Comunale (piano terrazza )
Tel: 055055
E-mail: puntocomune@comune.scandicci.fi.it - statocivile@comune.scandicci.fi.it - comune.scandicci@postacert.toscana.it
Orario di apertura: Dal Lunedì al Venerdì 8.00-18.30 Sabato 8,00 - 12,45 (su appuntamento)

Descrizione

L'estratto di atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte) plurilingue è redatto per gli usi per i quali il Paese destinatario prevede necessariamente la traduzione.

E' esente da ogni obbligo di legalizzazione ed è applicato per i seguenti Paesi:

  • in base alla convenzione di Parigi del 27.9.1956:  BELGIO - FRANCIA - JUGOSLAVIA - PAESI BASSI - GERMANIA - SVIZZERA - TURCHIA

  • in base alla convenzione di Vienna dell'8.9.1976:  AUSTRIA - LUSSEMBURGO - PORTOGALLO - SPAGNA

L'estratto plurilingue deve essere richiesto presso l'Ufficio Stato Civile, in orario di apertura al pubblico e viene consegnato immediatamente.

Modalità di richiesta

Richiesta in carta libera inviata via mail a

statocivile@comune.scandicci.fi.it

Requisiti del richiedente

Non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque, purché a conoscenza dei dati di identificazione della persona in nome della quale si richiede l'atto, cioè cognome, nome, data di nascita e/o di matrimonio e/o di morte, a seconda dei casi.

Nel caso in cui il contenuto dell'estratto plurilingue riguardi la nascita, si applicano le regole relative al rilascio dell'estratto o della copia integrale dell'atto di nascita.

Documentazione da presentare

Modulo di richiesta debitamente compilato da presentare presso il Punto Comune, corredato da fotocopia di documento di identità del richiedente

Domanda in carta libera.

Costi

Nessun costo

Tempi

La consegna dell'estratto è immediata.

 

Informazioni

E' applicato per i seguenti paesi: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica di Moldavia, Romania, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.
L'atto è esentato da ogni obbligo di legalizzazione.

 

Normativa di riferimento

Convenzione di Parigi del 27.09.1956
Convenzione di Vienna del 09.1976, ex legge 21.12.1978 n.870.

 

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami: al responsabile dei Servizi Demografici Dott.ssa Beatrice Agnoletti

Ricorsi:

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 

  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 

  • la formazione di un atto omesso

  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 

  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.


 

 

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