Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
E’ considerata fabbricabile, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 04.08.2006 n. 248, un’area se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono invece considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 29.03.2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del citato D. Lgs. n.99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Nel caso in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti descritti tale agevolazione si applica a tutti i possessori.
Valore delle aree edificabili
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell' articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Il Comune di Scandicci attraverso gli organi competenti determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento dell’Ente.
Si riportano di seguito le ultime deliberazioni adottate:
ANNO 2024
Con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 02.05.2024 è stato deliberato il valore medio base per l'anno di imposta 2024 pari a €/mq 182,00
ANNO 2023
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 25.05.2023 è stato deliberato il valore medio base per le aree edificabili per l'anno 2023
ANNO 2022
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 08.04.2022 è stato determinato il valore medio delle aree edificabili per l'anno 2022.
ANNO 2021
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 04.03.2021 è stato confermato per l'anno di imposta 2021 il valore medio delle aree edificabili approvato per l'anno precedente.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27.07.2021 è stato determinato il valore delle aree edificabili per l'anno di imposta 2020.
ANNO 2020 Il valore medio base per le aree edificabili per l'anno di imposta 2020 è stato individuato con DGC n.77 del 14.05.2020;
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 30.07.2020 è stato determinato, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, il valore delle aree edificabili per l'anno 2019.
ANNO 2019 Con Deliberazione della Giunta Comunale del 28.02.2019 n. 33 è stato individuato il valore medio base per le aree edificabili per l'anno 2019.
Per informazioni di carattere tecnico o amministrativo è a disposizione il personale del Servizio Entrate nell’orario di ricevimento al pubblico; contattabile anche telefonicamente o per posta elettronica ai recapiti indicati in testa alla pagina.
Eventuali reclami o suggerimenti possono essere presentati per posta, posta elettronica, con consegna diretta al punto comune o lasciando un feedback.
Per eventuali ricorsi avverso provvedimenti tributari è competente la Corte di Giustizia Tributaria di Firenze; per quanto riguarda gli atti amministrativi è competente il giudice amministrativo (T.A.R.) (in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).
Aiutaci a migliorare!
La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento per aiutarci a migliorare. Clicca sul pulsante "Lascia un feedback" sotto questo messaggio. Grazie!