IMU - Dichiarazione

IMU - Dichiarazione

Ufficio: Entrate e Fiscalità locale
Responsabile: Funzionario Responsabile D.ssa Valentina Margheri
Indirizzo: P.le della Resistenza - 50018 - Scandicci Piano I
Tel: 055055
E-mail: ufficiotributi@comune.scandicci.fi.it
Orario di apertura: Lunedì, Venerdì (8.30-12.30), Giovedì (8.30-12.30 e 15.00-17.30) solo su appuntamento

Modalità di richiesta

Il modello di dichiarazione può essere scaricato presso questa pagina o presso il sito del Ministero www.finanze.gov.it.

Modalità di presentazione

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al protocollo dell’Ente nel cui territorio sono ubicati gli immobili (in tal caso si invita ad informarsi sulle modalità di accesso), il quale deve rilasciarne apposita ricevuta, oppure può essere inviata a mezzo pec all'indirizzo comune.scandicci@postacert.toscana.it, spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio Tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU “ con l’indicazione dell’anno di riferimento. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.  

Ravvedimento

Nel caso la dichiarazione venga presentata oltre il termine previsto dalla legge, ma con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione.

Requisiti del richiedente

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2021 è differito al 30.06.2023 ( Decreto Milleproroghe).

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione secondo termini e modalità di cui al comma 770 dell’articolo 1della legge 27.12.2019 n. 160.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili(TASI) per gli anni precedenti restano valide, in quanto compatibili.

In quali casi il soggetto passivo non è obbligato alla presentazione.

La dichiarazione I.M.U. non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3 bis del D. Lgs. 18.12.1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Sono in ogni caso escluse dall’obbligo dichiarativo, le seguenti fattispecie:

• variazioni di abitazione principale collegate alla variazione della residenza anagrafica;

• variazioni di valore imponibile conseguenti a variazioni catastali;

• la costituzione e l’esercizio del diritto reale di abitazione del coniuge superstite sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze a seguito di successione, ai sensi dell’articolo 540 C.C., a condizione che il coniuge superstite risulti anagraficamente residente nell’unità in questione alla data di apertura della successione;

• gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione;

• abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, di cui all’articolo 3, comma 56, della L. n. 662/1996, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In quali casi il soggetto passivo è obbligato alla presentazione

La dichiarazione I.M.U., deve essere presentata in tutti i casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Le fattispecie di variazioni I.M.U. soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione possono essere consultate visionando le istruzioni approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che possono essere scaricate presso questa pagina o presso il sito del Ministero www.finanze.gov.it.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • dall’assegnatario e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario;
  • nel caso di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • nel caso di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

La dichiarazione, salvo le fattispecie escluse dall’obbligo dichiarativo, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

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