Si ricorda che l'Imposta Municipale Propria, come disciplinata dalla legge 27.12.2019 n.160 e dal Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.04.2022 ha per presupposto il possesso di immobili.
Non costituisce presupposto dell’Imposta il possesso dell’abitazione principale o assimilata di cui agli art. 5 e 6 del Regolamento, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e le detrazioni deliberate dal competente organo comunale.
Si ricorda anche che la pagina è meramente informativa, ogni maggiore informazione, anche per i requisiti richiesti per agevolazioni/riduzioni, può essere acquisita prendendo visione del Regolamento IMU per l’anno interessato e pubblicato sul sito web del Comune di Scandicci.
Per poter procedere alla determinazione dell’imposta da versare è prima necessario stabilire la base imponibile.
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Si ricorda:
Stabilito il valore imponibile si determina l'Imposta la quale si calcola in proporzione:
• alla percentuale di possesso
• ai mesi di possesso applicando l'aliquota prevista per l’immobile e provvedendo eventualmente, nel caso in cui se ne abbia diritto, ad operare la detrazione d’imposta (vedi “Scheda – Aliquote”). Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Imposta dovuta = Base imponibile x (% possesso / 100) x (mesi possesso / 12) x (Aliquota spettante / 100)] - Detrazione
RIDUZIONI La base imponibile é ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
c. per la fattispecie di cui all’articolo 13, comma 4 del Regolamento.
E' applicata in misura della metà l'imposta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
TERRENI AGRICOLI Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 20.03.2004 n. 99 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del citato D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
TERRENI AGRICOLI "ZONA COLLINARE" Sono inoltre esenti dall’imposta i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della L. 27.12.1997 n. 984 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993 di cui all’Allegato A del Regolamento comunale.
Per il Comune di Scandicci i terreni agricoli per i quali trova applicazione l'esenzione sono i seguenti:
Fogli di mappa inclusi per intero:
Fogli di mappa 18 -19- da 21 a 66- 69;
Fogli di mappa inclusi parzialmente: Foglio di mappa 13 per le particelle da 131 a 156 e da 166 a 169.
I confini sono individuati dalla strada vicinale di Calcinaia - strada comunale di Calcinaia e strada Comunale delle Fonti e Cannetacci.
Foglio di mappa 17 per le particelle da 109 a 117 e da 119 a 166 - trattasi del fronte stradale sulla strada di Scandicci.
Foglio di mappa 68 particelle da 141 a 169 - da 221 a 223 - da 230 a 233 - 242- e da 246 a 248 - i confini sono individuati dalla strada comunale di Scandicci – strada comunale del Cantone e de Le Bagnese – Torrente Greve.
Si devono intendere incluse anche le eventuali particelle derivate da frazionamento delle originarie sopra indicate.
Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 504;
Legge 27.12.2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020);
Legge 30.12.2020 n. 178 ( Legge di Bilancio 2021);
Legge 30.12.2021 n.234 ( Legge di Bilancio 2022);
Legge 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 30.07.2020 in vigore dal 1 gennaio 2020.
Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.04.2022 in vigore dal 1 gennaio 2022, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2023 e n. 104 del 21.12.2023
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.04.2020 - Approvazione aliquote per l’anno 2020.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.03.2021.Conferma Aliquote e detrazioni per l'anno 2021.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2022. Conferma Aliquote e detrazioni per l'anno 2022.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2023. Conferma Aliquote e detrazioni per l'anno 2023.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 21.12.2023. Conferma Aliquote e detrazioni per l'anno 2024
Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 13.02.2024.Funzionario Responsabile
PER GLI ANNI PRECEDENTI:
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23.07.2014 e modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015, n. 42 del 28.04.2016, n. 23 del 15.03.2018 e n. 18 del 21.03.2019;
Per informazioni di carattere tecnico o amministrativo è a disposizione il personale del Servizio Entrate nell’orario di ricevimento al pubblico, contattabile anche telefonicamente o per posta elettronica ai recapiti indicati in testa alla pagina.
Eventuali reclami o suggerimenti possono essere presentati per posta, posta elettronica, con consegna diretta al punto comune o lasciando un feedback.
Per eventuali ricorsi avverso provvedimenti tributari è competente la Corte di Giustizia Tributaria di Firenze; per quanto riguarda gli atti amministrativi è competente il giudice amministrativo (T.A.R.) (in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).
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