Licenza istruttore tiro

Licenza istruttore tiro

Ufficio: Polizia Municipale - Ufficio Amministrativo
Referente: A. Lastrucci
Responsabile: Dott. G. Mastursi
Indirizzo: Piazzale della Resistenza, 1 - 50018 SCandicci
Tel: 0557591493
Fax: 055 7591446
E-mail: a.lastrucci@comune.scandicci.fi.it
Orario di apertura: PUNTO COMUNE Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 18:30 il sabato 08:00 alle 12:30.

Requisiti del richiedente

- insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575;
 - non deve aver riportato condanne penali nè esse in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi di legge l'esercizio dell'attività;

Documentazione da presentare

Si deve presentare la seguente documentazione:

  1. Domanda in bollo (marca da €16,00) alla Polizia Municipale, Ufficio Polizia Amministrativa, da compilare sul modulo prestampato disponibile presso il PUNTO COMUNE oppure scaricabile da questa pagina;
  2. Autorizzazione originale (in caso di rinnovo)
  3. Attestazione pagamento diritti di istruttoria di € 32.50 da versare su c/c postale n. 161505, intestato a Comune di Scandicci – Servizio Tesoreria, indicando nella causale “Diritti di istruttoria per licenza istruttore/direttore di tiro”;
  4. Copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se l’istanza è sottoscritta in presenza dell’impiegato atto alla ricezione);
  5. Certificazione medica comprovante l’idoneità psico-fisica (non necessario per i possessori di porto d’armi in corso di validità);
  6. Attestazione dell’idoneità a svolgere le funzioni di Direttore/Istruttore di tiro rilasciata dalla Sezione U.I.T.S. presso cui è iscritto;
  7. Marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla licenza a cura dell’ufficio.

Costi

n. 2 marche da bollo

tariffa istruttoria

Tempi

L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione richiesta

Normativa di riferimento

Legge 18.4.1975 n. 110, art. 31
Legge 31.5.1965 n. 575, art. 10.
T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931 n. 773, artt 11 e 43.

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