Richiesta voto cittadini comunitari ed eleggibilità

Richiesta voto cittadini comunitari ed eleggibilità

Ufficio: Ufficio Elettorale
Referente: Poli Ginevra
Responsabile: Dott.ssa Agnoletti Beatrice
Indirizzo: P.le della Resistenza - 50018 Scandicci - Palazzo Comunale (piano terrazza )
Tel: 055055
E-mail: uffelettorale@comune.scandicci.fi.it
Orario di apertura: riceve su appuntamento

Modalità di richiesta

MODALITA’ DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

 

 I cittadini comunitari residenti nel Comune devono presentare al Sindaco domanda di iscrizione nella apposita “lista elettorale aggiunta” sottoscritta con firma autografa, conformemente allo schema di seguito indicato (vedi modulistica).

 

La domanda può essere trasmessa, nei termini, con una delle seguenti modalità:

 

§      consegnata direttamente all’Ufficio Punto Comune – orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,30 il sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,45  - Piazzale Resistenza n.1. 

 

§      spedita mediante raccomandata a/r indirizzata a: Comune di Scandicci - Ufficio Elettorale – Piazzale della Resistenza n 1 – 50018  Scandicci (FI),

 

§ inviata via e-mail: b.agnoletti@comune.scandicci.fi.it  g.poli@comune.scandicci.fi.it, uffelettorale@comune.scandicci.fi.it

 

§      inviata a mezzo Pec all’indirizzo: comune.scandicci@postacert.toscana.it. In tal caso la domanda può essere sottoscritta con firma autografa scannerizzata.

 

In caso di recapito a mezzo posta,  via e-mail o a mezzo posta certificata la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n.445/2000)

 

 Il Comune informerà tempestivamente gli interessati sull'esito della domanda, ed in caso di accoglimento, l’Ufficio Elettorale comunicherà all’interessato anche le modalità per il ritiro della tessera elettorale.

 

Requisiti del richiedente

INFORMAZIONI GENERALI

 

 Ogni cittadino dell'unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità:

 

1]   alle elezioni comunali (ovvero consultazioni amministrative per elezione diretta del Sindaco, del Consiglio Comunale) nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni del cittadino di tale Stato;

 

2]   alle elezioni del Parlamento Europeo nello Stato membro in cui risiede alle stesse condizioni del cittadino di tale Stato. In tal caso però, poiché il diritto di voto alle elezioni europee non può essere esercitato più di una volta nella medesima elezione, chi vota per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo rinuncia all'esercizio dell'analogo diritto di voto nel suo paese di provenienza per i rappresentanti del suo paese al Parlamento Europeo.

 

 

 

Il cittadino comunitario può esercitare il suo diritto di elettorato attivo e passivo chiedendo l'iscrizione alle due distinte “liste elettorali aggiunte”.

 

 

 

Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve trovarsi nelle stesse condizioni giuridiche dell’elettore Italiano:

 

§      Essere maggiorenne;

 

§      Godere dei diritto di voto, sia in Italia che nello Stato di origine;

 

§      Essere residente a Scandicci.

 

 

Documentazione da presentare

Vedi modelli allegati

Iter procedura

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

 La domanda di iscrizione può essere presentata in ogni tempo.

 

Tuttavia:

 

-      in occasione delle elezioni comunali il termine ultimo per presentarla è non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

 

-      mentre per le elezioni del Parlamento Europeo la domanda deve essere presentata entro il 90° giorno anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale.

 

Tempi

DURATA DELL’ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE

 

 I cittadini dell'Unione Europea inclusi nelle apposite liste aggiunte vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio,  per le liste aggiunte per le elezioni comunali (art. 4, comma 1 D. Lgs n. 197/1996).

 

   Per quanto riguarda le liste aggiunte per le elezioni del Parlamento Europeo gli iscritti vi restano fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio ( art. 2, punto 4, Decreto-legge N. 408/1994). 

 

Pertanto chi si è già iscritto nelle suddete liste elettorali aggiunte, risulta automaticamente confermato e non deve ripresentare la relativa domanda.

 

Informazioni

                                                         ELEGGIBILITA’ DEI CITTADINI COMUNITARI

 

 

 

La candidatura del cittadino comunitario alle elezioni per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.

 

 

 

La disciplina della presentazione della candidatura dei cittadini comunitari alle elezioni per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo è prevista dall'art. 2, commi 6,7,8,9, del Decreto Legge n. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 483/1994.

 

Il cittadino di altro Stato membro dell'unione che intenda presentare la propria candidatura come rappresentante Italiano al Parlamento Europeo deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

 

- della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;

 

- del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

 

- che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento Europeo in alcun altro Stato dell'unione.

 

 

 

La dichiarazione deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto. Alla certificazione deve essere allegata una traduzione in lingua Italiana che sia stata certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

 

La Corte d'Appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati Italiani.

 

La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

 

 

 

La candidatura del cittadino comunitario per l'elezione di consigliere comunale.
 

 

Il cittadino comunitario può presentare la propria candidatura come consigliere comunale, mentre non è eleggibile alla carica di sindaco e di vicesindaco, dal momento che tali cariche sono riservate ai cittadini Italiani.
Al fine di presentare la propria candidatura l'art. 5, del D. Lgs n. 197/1996 prevede che i cittadini dell'unione devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini Italiani dal d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:

 

- una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato d'origine;

 

- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

 

 

 

Qualora i cittadini dell'unione europea non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza devono presentare un attestato dello stesso comune, dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è Stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

 

La Commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

 

 

Normativa di riferimento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

 

 

§      Decreto Legge n. 408/1994 “Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento Europeo” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 483/1994, modificato dalla legge n. 128/1998, in attuazione della Direttiva n.93/109 del Consiglio dell’Unione Europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo per i cittadini dell'unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

 

§      Decreto Legislativo n. 197/1996 in attuazione della Direttiva 94/80/CE del Consiglio Dell’Unione Europea del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

 

 

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami: al responsabile servizi demografici Dott.ssa Beatrice Agnoletti

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