Separazione e divorzi assistiti da avvocati

Separazione e divorzi assistiti da avvocati

Ufficio: Stato civile
Referente: Allegranti Barbara - Arena Daniela - Boselli Elena
Responsabile: Dott.ssa Beatrice Agnoletti
Indirizzo: P.le della Resistenza - 50018 Scandicci -
Tel: 055055
E-mail: statocivile@comune.scandicci.fi.it

Descrizione

 

  • Sentenza di divorzio o di separazione

Le sentenze di divorzio o di separazione devono essere inviate all'ufficio Stato Civile a cura del cancelliere del Tribunale e della Corte d'Appello che le ha pronunciate per gli adempimenti di competenza (annotazione e/o trascrizione).

 

  • Accordo di negoziazione assistita davanti agli avvocati

Le convenzioni di negoziazione assistita concluse tra coniugi per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio  devono essere inviate all'Ufficio Stato Civile a cura di uno degli avvocati delle parti  entro 10 giorni dall'autorizzazione o dal rilascio del nulla - osta da parte del Procuratore della Repubblica  (nel caso di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti).

La comunicazione di trasmissione deve essere sottoscritta da tutti gli avvocati delle parti, mentre l'invio può essere effettuato da uno solo di essi.

L'ufficiale di Stato Civile provvede alla trascrizione ed alle annotazioni.

All'avvocato che non rispetta l'obbligo della trasmissione nei termini si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 10.000,00.

Modalità di richiesta

L'Ufficiale di Stato Civile dovrà ricevere da almeno un Avvocato, entro 10 giorni, copia autenticata dell'accordo autorizzato, munito delle certificazioni di legge.

 

Requisiti del richiedente

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un Avvocato (uno per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

 

 

 

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:

 

-      in assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta;

 

-      in presenza  di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica, qualora valuti non rispondente all'interesse dei figli, può trasmettere l'accordo stesso al Presidente del Tribunale.

 

 

 

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da Avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

 

 

E' obbligo per un solo Avvocato delle due parti, una volta formalizzato l'accordo, di trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:

 

-      Iscrizione dell'atto di matrimonio

 

-      Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi

 

-      Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da  un cittadino italiano e un cittadino straniero.   

 

La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di cui al punto precedente.

Documentazione da presentare

Modello Istat

Iter procedura

Su appuntamento da concordare con l'Ufficio di Stato Civile mandando una mail a

- statocivile@comune.scandicci.fi.it

Tempi

il procedimento si conclude entro novanta giorni.
 

Informazioni

Informazioni
Nei registri di Stato Civile di Scandicci vengono trascritti e/o annotati solo i provvedimenti relativi ai matrimoni celebrati a Scandicci o all'estero con atto di matrimonio trascritto in questo Comune.
I cittadini residenti a Scandicci, ma coniugati in altro Comune, possono verificare la variazione del proprio stato civile inviando una mail a statocivile@comune.scandicci.fi.it

Normativa di riferimento

Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in  Legge 10 Novembre 2014, n. 162.

 

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