CHI DEVE PAGARE
Con Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge finanziaria 2014) è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI).
Si ricorda che dall'anno 2016, il comma 14 dell'articolo 1 della legge 28.12.2015 n. 208, modificando il comma 669 della legge di stabilità per l'anno 2014, ha escluso la TASI per i terreni agricoli e l'abitazione principale, con le relative pertinenze, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 D.L 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Infine con Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge finanziaria 2020) è abolita la IUC nelle componenti relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) e al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), confermando le disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI).
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, compresa l'abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione dei terreni agricoli Per la determinazione del presupposto d’imposta, con il termine possesso, si intende il possesso dell’immobile a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
Per gli anni 2014 e 2015 nel Comune di Scandicci la TASI è dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze (escluse le categorie catastali A1, A8, A9) e per gli immobili assimilati come previsto dal Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (escluse le categorie A1, A8, A9), nonchè per gli immobili di cui all'artciolo 13, comma 2 lett a), c), d) D.L 201/2011 e per i fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti dal Regolamento IMU.
Nel Comune di Scandicci dall'anno 2016 ( e fino all’anno 2019) la TASI è dovuta esclusivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, come disciplinati dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
Si ricorda che con riguardo alla TASI in caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Si considerano regolari i versamenti di uno o più comproprietari - contitolari di diritto reale di godimento di uno o più detentori dell'immobile effettuati anche per conto degli altri, purché nella stessa condizione giuridica, i quali sono di conseguenza sollevati dall'obbligo di versamento, sempreché l'imposta sia stata completamente versata per l'anno di riferimento.In tal caso il soggetto che ha legittimamente versato anche per gli altri il tributo non può chiedere il rimborso della somma pagata. Viceversa, in caso di mancato assolvimento della totalità del tributo, il Comune può esigere la quota dovuta, in applicazione del principio di solidarietà passiva, da uno o più soggetti passivi.
La pagina contiene informazioni generali; per ogni informazione di dettaglio si invita a prendere visione del Regolamento TASI per l’anno interessato e pubblicato sul sito web del Comune di Scandicci.
Per informazioni di carattere tecnico o amministrativo è a disposizione il personale del Servizio Entrate nell’orario di ricevimento al pubblico; contattabile anche telefonicamente o per posta elettronica ai recapiti indicati in testa alla pagina.
Eventuali reclami o suggerimenti possono essere presentati per posta, posta elettronica o con consegna diretta al punto comune.
Per eventuali ricorsi avverso provvedimenti tributari è competente la Commissione Tributaria di Firenze; per quanto riguarda gli atti amministrativi è competente il giudice amministrativo (T.A.R.) ( in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).
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