In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la: “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “
Il nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall'art. 1, dai commi dall' 1 al 35 della Legge n.76/2016:
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Cause impeditive:
Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali
Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
Chi ha contratto matrimonio all’estero
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. Occorrerà a riguardo attendere l’emanazione dei decreti legislativi emessi dal Governo.
I due interessati devono essere maggiorenni e dello stesso sesso, entrambi/e con l'interesse di costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
Richiesta di costituzione dell’unione civile
Le parti (due persone maggiorenni dello stesso sesso) fanno congiuntamente richiesta all’ufficiale di stato civile del Comune di loro scelta.
Nella richiesta ciascuno di loro deve dichiarare:
L’ufficiale di stato civile, verificati i presupposti, redige immediatamente il processo verbale della richiesta e lo sottoscrive insieme alle parti.
L’ufficiale di stato civile invita inoltre le parti (e ne da menzione nel verbale) a comparire di nuovo di fronte a sé in una data, indicata dalle parti e non inferiore ai 15 giorni successivi, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
[N.B. Nell’ipotesi di infermità o di altro motivo di impedimento di una parte a recarsi presso il Comune, l’ufficiale di stato civile riceverà la richiesta nelle forme sopra descritte, presso il luogo dove si trova la persona impedita]
FASE ISTRUTTORIA
Nei 15 giorni successivi si svolge l’attività istruttoria dell’ufficio di stato civile consistente nella verifica delle dichiarazioni di cui sopra, in questa fase potranno essere acquisiti d’ufficio eventuali documenti ritenuti necessari a comprovare l’inesistenza delle cause impeditive indicate dalla legge, e l’ufficiale di stato civile potrà chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete nonché l’esibizione di documenti.
Se viene accertata l’insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l’ufficiale deve darne immediata comunicazioni alle parti.
COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE E REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
Il giorno concordato, avanti all’ufficiale di stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, e alla presenza di due testimoni, le parti rendono personalmente e congiuntamente la dichiarazione di voler costituire un unione civile e confermano l’assenza di cause impeditive. Della dichiarazione vene redatto un processo verbale secondo le formule indicate dal Ministero che viene sottoscritto dalle parti congiuntamente ai testimoni a cui si allega il verbale della richiesta.
Seguirà la registrazione degli atti dell’unione civile così costituita con l’iscrizione nell’apposito registro provvisorio delle unioni civili, e la trasmissione immediata al Comune di nascita di ciascuna delle parti per l’annotazione degli atti nei rispettivi atti di nascita.
A breve saranno precisate ulteriori disposizioni di dettaglio
Nessun costo
Aiutaci a migliorare!
La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento per aiutarci a migliorare. Clicca sul pulsante "Lascia un feedback" sotto questo messaggio. Grazie!