Iscrizione di residenza

Iscrizione di residenza

Ufficio: Ufficio Anagrafe
Referente: Narduzzi Chiara
Responsabile: Dott.ssa Beatrice Agnoletti
Indirizzo: P.le della Resistenza - 50018 Scandicci - Palazzo Comunale (piano terrazza )
Tel: 055055
E-mail: uffdemog@comune.scandicci.fi.it
Orario di apertura: (su appuntamento)

Descrizione

Il Comune di Scandicci è transitato in A.N.P.R.  (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) a novembre 2018

La persona che effettua il cambiamento di residenza deve presentare la domanda all'Ufficio Anagrafe.

Il responsabile delle convivenze anagrafiche (caserme, conventi, case di cura, etc.) effettua personalmente - su richiesta dell'interessato - la comunicazione del trasferimento della residenza delle persone che entrano a far parte della convivenza

Modalità di richiesta

La dichiarazione anagrafica di trasferimento può essere presentata utilizzando il modulo riportato a lato:

- direttamente al Punto Comune (piano terrazza Palazzo Comunale)  durante l'orario di apertura al pubblico o su appuntamento

- per raccomandata indirizzata al Comune di Scandicci, Ufficio Anagrafe, Piazzale della Resistenza, 1, CAP 50018

- per via telematica a uno dei seguenti indirizzi:

PEC all'indirizzo  comune.scandicci@postacert.toscana.it

mail ordinaria all'indirizzo uffdemog@comune.scandicci.fi.it

 

La copia della dichiarazione, con firma autografa e copia del documento di di identità del dichiarante e tutti gli allegati, devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF .

Requisiti del richiedente

Dimora abituale nel Comune di Scandicci

Documentazione da presentare

- Dichiarazione di iscrizione anagrafica

- Dichiarazione del titolo di occupazione dell'immobile ovvero dichiarazione del proprietario

- Documento di identità valido di tutte le persone indicate nel modello di residenza

- Codice Fiscale di tutte le persone

- PER I CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI: l'ulteriore documentazione presente nella sezione Allegati  di questa pagina. Per i cittadini comunitari  i documenti non devono essere tradotti e legalizzati, come riportato dall'allegato, bensì accompagnati dal modulo standard plurilingue di cui al Regolamento UE 1191/2016.

  1.  


 

L'aggiornamento dei dati della patente e del libretto di circolazione avviene automaticamente per effetto del collegamento alla banca dati della Motorizzazione Civile.

Soltanto per l'aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli sotto indicati, gli interessati devono recarsi presso la Motorizzazione Civile (via Lucchese 160/a - tel 05530681):

- autobus

- veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate
- taxi

- veicoli adibiti a noleggio con conducente.

Iter procedura

Nel caso di trasmissione della richiesta tramite mail ordinaria o in via telematica,  l'ufficio invia con lo stesso mezzo all'interessato l’eventuale richiesta di integrazione o com.pletamento della pratica

Costi

Nessun costo

Tempi

La dichiarazione viene registrata nei 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento.

La residenza è comunque retroattiva, decorre cioè dalla data di presentazione. Da tale data il cittadino è cancellato dal Comune di provenienza o dall'AIRE.

Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Comune verifica i presupposti dell'iscrizione anagrafica e, in particolare, la dimora abituale.

 

 

 

Se entro 45 giorni l'interessato non riceve una comunicazione di preavviso di rigetto dell'iscrizione anagrafica, la residenza diviene definitiva.

 

 

Informazioni

A seguito dell'iscrizione anagrafica l'interessato deve presentare all’ufficio competente denuncia o variazione ai fini dell'applicazione della TARI.

 

In caso di esito negativo dell’accertamento, il Comune entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione invia comunicazione all'interessato, indicando il contenuto degli accertamenti svolti.

L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni.

Se le osservazioni non vengono accolte, l'iscrizione anagrafica viene meno con effetto retroattivo, vale a dire dal momento della presentazione della dichiarazione, e viene ripristinata la situazione precedente.

 

 

 

L'interessato decade da tutti i benefici ottenuti in virtù della residenza e viene denunciato all'autorità di pubblica sicurezza competente per dichiarazioni false, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

 

 

Qualora l'abitazione nella quale si intenda effettuare il trasferimento sia residenza di altra persona o altro nucleo familiare, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tale persona o da un componente maggiorenne di tale famiglia - allegando copia del documento di indentità dell'ospitante.

 

Avvertenze

DICHIARAZIONE DEL TITOLO DI OCCUPAZIONE DELL'ALLOGGIO

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 47/2014 è obbligatorio rendere la dichiarazione presente nel modulo di richiesta di iscrizione anagrafica, pubblicato della sezione Documenti e modulistica di questa pagina, dalla quale risulta  il titolo di occupazione dell'alloggio. In alternativa colui che richiede la residenza deve presentare copia non autenticata del contratto di compravendita, usufrutto, locazione, comodato, che lo legittima ad abitare stabilmente nell'immobile, ovvero la dichiarazione del proprietario dell’immobile corredata dal documento di identità.

Normativa di riferimento

Legge 24/12/1954 n. 1228; D.P.R. 30.5.1989 n.223; L.27.10.1988 n.47;

D.Lgs n. 30 del 06.02.2007 in attuazione della direttiva 2004/38/CE pubblicato (G.U. n. 72 del 27.03.2007);

D.L. n. 5/2012, convertito con Legge n. 35/2012.

Reclami ricorsi opposizioni

Se gli accertamenti svolti dall'ufficio e dalla Polizia Municipale danno esito negativo, il Comune entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione invia comunicazione all'interessato, indicando il contenuto degli accertamenti svolti. L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni.
Se le osservazioni non vengono accolte, l'iscrizione anagrafica viene meno con effetto retroattivo, vale a dire dal momento della presentazione della dichiarazione, e viene ripristinata la situazione precedente. L'interessato decade da tutti i benefici ottenuti in virtù della residenza e, se del caso,  viene denunciato all'autorità di pubblica sicurezza competente per dichiarazioni false, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.

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