Si tratta del riconoscimento di maternità o paternità relativo a figli naturali, cioè nati da una coppia non sposata.
Il riconoscimento avviene presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o del Comune di residenza dei genitori.
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NASCITURO
Entrambi i genitori naturali possono riconoscere il figlio prima della nascita, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile con certificazione del medico della ASL che attesta lo stato di gravidanza.
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE, SUCCESSIVO ALLA DENUNCIA DI NASCITA
Entrambi o uno solo dei genitori possono riconoscere il figlio in un momento successivo alla dichiarazione di nascita, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
La dichiarazione in entrambi i casi deve essere resa dal genitore o dai genitori naturali, che devono avere compiuto 16 anni.
Presentarsi con documento in corso di validità. Qualora il figlio da riconoscere è maggiore di anni 16 occorre anche la sua presenza con documento d'identità valido. Non occorre ulteriore documentazione poichè è cura dell'Ufficio di Stato Civile richiedere tramite fax i documenti ai Comuni interessati.
L'atto viene fornito entro 15 giorni circa dalla richiesta.
Nel caso di riconoscimento paterno successivo al riconoscimento materno, i genitori devono richiedere al Tribunale l'attribuzione del cognome al bambino, indicando nella domanda la propria scelta.
Art. 254 del Codice Civile.
Legge 151/1975 e successive modifiche.
D.P.R. 396/2000 "Nuovo regolamento dello Stato Civile".
Reclami: al responsabile dei Servizi Demografici Dott.ssa Beatrice Agnoletti.
Ricorsi: entro 30 giorni dalla data dell'atto o dal mancato accoglimento della richiesta, entro 30 giorni al Tribunale per i Minori.
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