MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs 241/1997, vale a dire a mezzo del modello di versamento unitario F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, o tramite apposito bollettino al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 09.07.1997, n. 241 in quanto compatibili.
L'imposta è da versare interamente al Comune. Rimane riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo "cat. D" calcolato ad aliquota standard pari allo 0,76 per cento.
Il versamento mediante modello F24 dovrà essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo:
• 3912 – “IMU – imposta municipale propria abitazione principale e pertinenze – Comune”
• 3914 – “IMU – imposta municipale propria per i terreni – Comune “
• 3916 - “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune”
• 3918 - “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune”
• 3925 - " IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
• 3930 - " IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"
Codice Comune: B962
Si ricorda che:
• Il versamento della prima rata dell’IMU, pari all’'imposta dovuta per il primo semestre e calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, deve essere effettuato entro il 16 giugno.
Il versamento della seconda rata deve essere eseguito entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Nell’ipotesi in cui il termine per il versamento fissato da norme statali cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, esso s’intende tacitamente prorogato al primo giorno feriale successivo.
• Si considerano regolarmente effettuati i versamenti da un contitolare anche per conto degli altri purché la somma complessivamente versata corrisponda a quella dovuta relativamente alla comproprietà e solo nel caso sia applicata a tutti i contitolari la stessa aliquota.
• L’importo da versare (vedi “Scheda – Quanto si paga”) deve essere arrotondato all’Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
• Nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato se l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta non supera € 5,00.
Il versamento in acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale od inferiore a € 5,00. In tal caso l’importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.Tale limite non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
• L’importo minimo di € 5,00 non si applica nell’ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs. 472/97.
Pagamento in ritardo
In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento IMU il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n°472/97 e successive modificazioni, con le modalità qui di seguito riportate:
• entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l'importo dell'imposta non versata maggiorata della sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (solo sul tributo) e degli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo;
• dal quindicesimo giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l'importo dell'imposta non versata maggiorata della sanzione del 1,5%(solo sul tributo) e degli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo;
• dal trentunesimo giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento pagando l'importo dell'imposta non versata maggiorata della sanzione del 1,67%(solo sul tributo) e degli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo;
• oltre il novantesimo giorno dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, pagando l’importo dell’imposta non versato maggiorato della sanzione del 3,75%(solo sul tributo) e degli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo;
Inoltre:
• se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione la sanzione da applicare è pari al 4,28%(sul tributo);
• se la regolarizzazione avviene oltre il termine sopra indicato la sanzione da applicare è pari al 5,00%(sul tributo).
Il tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2024 è pari al 2,50%. Dal 1 gennaio 2023 è pari a 5,00%; dal 1 gennaio 2022 è pari al 1,25% . Dal 1 gennaio 2019 è pari allo 0,8%;dal 1 gennaio 2020 è pari allo 0,05%; dal 1 gennaio 2021 è pari allo 0,01%.
Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. L'importo pari a TRIBUTO + SANZIONE RIDOTTA + INTERESSI può essere pagato tramite modello F24 barrando la casella “Ravvedimento” e indicando l’anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato.
DILAZIONE DI PAGAMENTO
Il contribuente al quale è stato notificato un avviso di accertamento, divenuto esecutivo, può chiederne il pagamento dilazionato secondo quanto previsto dall'articolo 18 bis del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
La dilazione e concessa nel seguente numero di rate:
Le rate sono di pari importo e comprendono gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno e scadono l'ultimo giorno del mese.
Il mancato pagamento nel termine della prima rata comporta la decadenza dalla dilazione. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Il termine assegnato con il sollecito è di trenta giorni dal ricevimento dello stesso.
Nel caso di decadenza dalla dilazione l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
La richiesta di dilazione del pagamento deve essere presentata all'ufficio mediante la compilazione del modulo allegato alla presente pagina.
• Legge 27.12.2006, n. 296;
• Decreto Legislativo del 09.07.1997 n. 241;
• Decreto Legislativo del 18.12.1997, n. 471, 472, 473 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 504;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 13.02.2024. Funzionario Responsabile
PER GLI ANNI PRECEDENTI:
• Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23.07.2014 e modificato con deliberazioni del 20.05.2015 n. 67, del 28.04.2016 n. 42, n. 38 del 31.03.2017, n. 23 del 15.03.2018 e n. 18 del 21.03.2019;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23.07.2014;
Per informazioni di carattere tecnico o amministrativo è a disposizione il personale del Servizio Entrate nell’orario di ricevimento al pubblico; contattabile anche telefonicamente o per posta elettronica ai recapiti indicati in testa alla pagina.
Eventuali reclami o suggerimenti possono essere presentati per posta, posta elettronica, con consegna diretta al punto comune o lasciando un feedback.
Per eventuali ricorsi avverso provvedimenti tributari è competente la Corte di Giustizia Tributaria di Firenze; per quanto riguarda gli atti amministrativi è competente il giudice amministrativo (T.A.R.) (in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).
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