Denuncia di nascita

Denuncia di nascita

Ufficio: Ufficio di Stato Civile
Referente: Allegranti Barbara - Boselli Elena
Responsabile: Dott.ssa Beatrice Agnoletti
Indirizzo: P.le della Resistenza - 50018 Scandicci - Palazzo Comunale (stanza lato bar - sede provvisoria)
Tel: 055055
E-mail: statocivile@comune.scandicci.fi.it
Orario di apertura: Dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 (su appuntamento)

Descrizione

In caso di nascita legittima, la denuncia può essere resa indistintamente da uno dei genitori, o da altra persona che abbia assistito al parto, o da un incaricato munito di regolare procura (atto notarile).

In caso diverso occorre la presenza di entrambi i genitori.

La suddetta denuncia può essere effettuata:

- presso l'ospedale o la casa di cura entro 3 giorni dalla nascita

- presso il comune di residenza dei genitori entro 10 giorni dalla nascita (qualora i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di essi, la dichiarazione è resa nel comune di residenza della madre).

In questo secondo caso, il genitore deve prendere appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile ENTRO I DIECI GIORNI successivi alla data di nascita. Se il decimo giorno è festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno feriale utile. Qualora la denuncia non sia resa entro tale termine, il genitore deve produrre la documentazione che giustifica il ritardo. L'Ufficio di Stato Civile deve, comunque, dare comunicazione al Procuratore della Repubblica. All'Ufficio di Stato Civile possono essere presentate denunce di nascita di bambini nati nel Comune di Scandicci oppure nati in altro Comune, purché uno dei genitori sia residente in questo Comune.

Documentazione da presentare

Occorrono i seguenti documenti:

  • Documento d'identità del denunciante;
  • Certificato di assistenza al parto e verifica di nascita, rilasciati dall'ospedale oppure dal medico o dall'ostetrica se il parto è avvenuto in casa.

 

Iter procedura

La dichiarazione deve essere fatta entro il termine di dieci giorni dalla nascita da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale o da una persona che abbia assistito al parto.

Nel caso che i genitori non siano coniugati, la dichiarazione deve essere presentata da entrambi.

Costi

Nessun costo

Informazioni

DOPPIO COGNOME PER I NUOVI NATI

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale  n. 286 dell'8 novembre/21 dicembre 2016, i genitori, se d'accordo, possono attribuire ai figli, cittadini italiani, il cognome materno in aggiunta a quello paterno. Nel caso in cui il cognome sia composto da più elementi, si attribuirà l'intero cognome e non solo un elemento (ad esempio se il padre si chiama Degli Innocenti e la madre De Rossi, il figlio potrà chiamarsi Degli Innocenti De Rossi).

L'attribuzione del doppio cognome è possibile solo se vi sia l'accordo di entrambi i genitori.
La scelta del doppio cognome può essere fatta dai genitori coniugati e non, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi.

 

Nel caso in cui non ci si accordo, verrà attribuito il solo cognome paterno.

 

Normativa di riferimento

- Legge 127/1997.
- D.P.R. 396/2000 "Nuovo regolamento dello Stato Civile".

 

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami: al responsabile dei Servizi Demografici Dott.ssa Beatrice Agnoletti.

Ricorsi: entro 30 giorni dall'accoglimento dall'eventuale non accoglimento della denuncia, alla Prefettura di Firenze.

 

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