A decorrere dall’anno di imposta 2020 l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1 commi da 739 a 783 della L. 27.12.2019 n. 160: la nuova imposta sostituisce la precedente IMU e la TASI.
Pertanto la pagina intende informare il contribuente sulle disposizioni principali; si invita tuttavia a prendere visione del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.04.2022 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2023
Da chi è dovuta l’imposta
• Soggetto passivo dell'imposta è il possessore di immobili, intendendosi per tale il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Non sono soggetti passivi il locatario (ad eccezione del locatario finanziario) e il nudo proprietario.
• E', altresì, soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
• Nel caso di concessione di aree demaniali, l’imposta è dovuta dal concessionario.
• Nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
• In caso di successione il coniuge superstite che mantiene la residenza nell’abitazione coniugale di proprietà del de cuius o in comproprietà tra i coniugi diviene titolare del diritto di abitazione su tale immobile e sulle relative pertinenze, ai sensi dell’art. 540 C.C., e quindi soggetto passivo d’imposta al 100 per cento anche in presenza di altri eredi.
Attenzione: In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Non costituisce presupposto dell’Imposta il possesso dell’abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e le detrazioni deliberate dal competente organo comunale.
ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
PERTINENZE Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale quelle presenti sul territorio comunale e destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale anche se non situate nelle immediate vicinanze della stessa. Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, il soggetto passivo può comunicare all’Amministrazione Comunale, anche utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio (Modulo applicazione Agevolazioni) e con le modalità indicate alla pagina https://servizi-scandicci.055055.it/tributi, le unità immobiliari che costituiscono pertinenza della propria abitazione principale.
ASSIMILAZIONI AL REGIME PREVISTO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE Per le assimilazioni al regime previsto per l’abitazione principale si rinvia all’articolo 6 del Regolamento Comunale.
Non è più considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ AIRE. A partire dall'anno 2021 è stabilita, al comma 48 articolo 1 legge 178/2020, l'applicazione dell'imposta nella misura della metà per una sola unità ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno stato di assicurazione diverso da quello italiano.
Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 504;
Legge 27.12.2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020);
Accordi Territoriali anno 2004;
Accordi Territoriali anno 2017;
Accordi Territoriali anno 2020;
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30.07.2020 in vigore dal 1 gennaio 2020.
Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.04.2022, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2023 e n.104 del 21.12.2023
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.04.2020 .Approvazione aliquote per l’anno 2020.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.03.2021. Conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2021.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2022. Conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2022;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2023. Conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2023.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 21.12.2023. Conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2024
Deliberazione delle Giunta Comunale n. 8 del 13.02.2024
PER GLI ANNI PRECEDENTI:
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23.07.2014 e modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015, n. 42 del 28.04.2016, n. 23 del 15.03.2018 e n. 18 del 21.03.2019;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23.07.2014 ( Approvazione aliquote per l'anno 2014);
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.04.2016 ( Conferma aliquote anno 2016);
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.03.2017 ( Conferma aliquote anno 2017);
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15.03.2018 ( Conferma aliquote anno 2018);
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.03.2019 ( Conferma aliquote anno 2019);
Per informazioni di carattere tecnico o amministrativo o per eventuali reclami o suggerimenti, inoltrabili per posta, per fax e consegna al protocollo è a disposizione il personale del Servizio Entrate e Fiscalità locale nell’orario di ricevimento al pubblico.
Eventuali reclami o suggerimenti possono essere presentati per posta, posta elettronica, con consegna diretta al punto comune o lasciando un feedback. Eventuali ricorsi possono essere inoltrati al giudice amministrativo (T.A.R.) o in alternativa al Presidente della Repubblica per quanto riguarda gli atti amministrativi, e alla Corte di Giustizia Tributaria di Firenze per quanto riguarda i provvedimenti tributari.
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