Accesso dei Consiglieri Comunali

I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti, informazioni e/o notizie, che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 43, c.2, del D. Lgs. 267/2000.

Sono comunque tenuti al rispetto del segreto d'ufficio relativamente ai documenti dei quali siano venuti a conoscenza a causa dello svolgimento del proprio mandato politico e non è consentito loro l’uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall’espletamento del mandato. Non è ammissibile l’accesso preordinato a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione Comunale.

La gestione delle procedure di accesso agli atti, documenti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'articolo 43 del TUOEL avverrà mediante la presentazione dell'istanza alla Segreteria Generale secondo il modello qui riportato;  

Sarà cura della Segreteria Generale provvedere alla ricezione, trasmissione e distribuzione delle richieste ai competenti uffici, successivo invio delle risposte ai Consiglieri, nonché all'aggiornamento della specifica sezione del registro degli accessi.

Ultimo aggiornamento: Gio, 13/11/2025 - 18:01