Whistleblowing - Segnalazioni condotte illecite

                                      ********************   Segnalazione condotte illecite  - WHISTLEBLOWING   ********************

COSA  SI  PUO' SEGNALARE - (art. 2 del d.lgs. 24/2023)

Il whistleblower è la persona che segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Al RPCT comunale possono essere segnalate solo le violazioni afferenti all'Amministrazione del Comune di Scandicci.

La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:

  • violazioni già commesse;
  • violazioni che potrebbero verificarsi in futuro; 
  • fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
  • condotte volte ad occultare tali violazioni.

La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell’Ufficio del RPCT.

COSA  NON  SI PUO' SEGNALARE - (articolo 2, comma 2 lett. a.)

Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT comunale di questioni attinenti ad altre amministrazioni (enti, agenzie, aziende e istituti regionali altri comuni, aziende sanitarie etc.). Queste devono essere trasmesse direttamente al RPCT dell’ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d’ufficio delle segnalazioni da un’amministrazione all’altra.

CHI  PUO'  SEGNALARE - (art. 3 del d.lgs. 24/2023)

Possono segnalare tramite il canale whistleblowing i dipendenti dell’Amministrazione, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Amministrazione. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT COMUNALE solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

QUANDO  SI  PUO'  SEGNALARE - (art. 3 del d.lgs. 24/2023)

La segnalazione può essere effettuata:

  • in pendenza del rapporto giuridico con l’Amministrazione Comunale,
  • prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale),
  • durante il periodo di prova,
  • successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

PER UNA CORRETTA SEGNALAZIONE SI RICORDA CHE  le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica. Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizzando i canali indicati di seguito.

COME  FARE  UNA  SEGNALAZIONE  INTERNA  AL  RPCT - (art. 4 del d.lgs. 24/2023)

Le modalità operative per inviare la segnalazione prevedono differenti canali di trasmissione:

1. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA

L'amministrazione Comunale ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
  • la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT), fermo restando il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno dell'ente. A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l'accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.

Accedi alla Piattaforma Whistleblowing - Segnalazioni

Ricordati di prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali  prima dell'accesso in piattaforma.

2. TRASMISSIONE A  MANO O TRAMITE SERVIZIO POSTALE

Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’indirizzo del RPCT - Palazzo Comunale, Piazzale della Resistenza 1 - SCANDICCI -  specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno, possibilmente utilizzando l'apposito modulo di segnalazione debitamente firmato in originale con allegata copia del documento d'identità [scarica modulo]

3. SEGNALAZIONE VERBALE

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

  • NON E' INVECE UTILIZZABILE LA SEGNALAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA 

Anche alla luce delle sopravvenute disposizioni normative a tutela dell’identità del segnalante, si ritiene di escludere la possibilità di segnalazione mediante posta elettronica, sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata, in quanto modalità superata e non in linea con i migliori standard di protezione dati mediante cifratura del dato e si consiglia l’utilizzo delle altre modalità di segnalazione sopra riportate nei punti 1-2-3.

COME  FARE  UNA  SEGNALAZIONE  ESTERNA  AD  ANAC

Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell’articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Home/Accedi ai servizi/Whistleblowing).

QUALI  SONO  LE  TUTELE  DEL  SEGNALANTE  [Whistleblower]

1. Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT regionale, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

2. Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

  • ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall’Amministrazione una sanzione disciplinare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Ultimo aggiornamento: Gio, 20/07/2023 - 11:11