Accesso Civico

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI

DIRITTO DI ACCESSO

Regolamento Comunale sul Diritto di Accesso approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2021..

In primo luogo si precisa che diverse sono le tipologie d'accesso previste per legge:

  • Accesso Civico Semplice ex art art. 5, co. 1, d.lgs. n.33/2013 e Capo III artt 22 -26 del vigente Regolamento Diritto di Accesso
  • Accesso Civico Generalizzato ex art. 5, co. 2, d.lgs. n.33/2013 e Capo IV artt 27 -39 del vigente Regolamento Diritto di Accesso
  • Accesso Documentale capo V Legge 241/90 e s.m.i. Capo II artt 4 -21 del vigente Regolamento Diritto di Accesso
  • Accesso Consiglieri Comunali  Capo V artt 40 - 41 del vigente Regolamento Diritto di Accesso.

* ACCESSO CIVICO SEMPLICE [Art. 5, CO.1  D. lgs 33/2013]

Il diritto all'accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art.5, co.1, d.lgs. n.33/2013).

All’obbligo di pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di chiedere documenti, dati e informazioni di cui sia stata omessa la pubblicazione.

L’istanza di accesso, deve contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, non deve essere generica ma deve chiaramente identificare o consentire l'individuazione dei dati, delle informazioni o dei documenti in relazione ai quali è richiesto l’accesso.
Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.

Il diritto si esercita inviando una richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott. Giuseppe Zaccara:

  • per posta certificata [comune.scandicci@postacert.toscana.it], sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa acquisita con scansione per immagini e allegata copia del documento di identità in formato pdf;
  • per posta elettronica ordinaria sottoscritta in originale con firma autografa acquisita con scansione per immagini e allegata copia del documento di identità in formato pdf ai seguenti indirizzi: g.zaccara@comune.scandicci.fi.it  e  per conoscenza uffsegreteria@comune.scandicci.fi.it 
  • direttamente al protocollo generale del Comune presso il Punto Comune

La richiesta è gratuita e non necessita di motivazione, è necessario utilizzare il modulo predisposto Modello ACS

* ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO [Art. 5, CO.2  D. lgs 33/2013]

Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n.33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, e deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa.

Il diritto si esercita inviando una richiesta al Dirigente responsabile per competenza :

  • per posta certificata [comune.scandicci@postacert.toscana.it], sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa acquisita con scansione per immagini e allegata copia del documento di identità in formato pdf;
  • per posta elettronica ordinaria [puntocomune@comune.scandicci.fi.it che provvederà al protocollo] sottoscritta in originale con firma autografa acquisita con scansione per immagini e allegata copia del documento di identità in formato pdf
  • direttamente al protocollo generale del Comune presso il Punto Comune

La richiesta è gratuita salvo l’eventuale costo per la riproduzione su supporti materiali dei documenti dati e informazioni richieste e non necessita di motivazione, è necessario utilizzare il modulo predisposto Modello ACG

N.B. Richiesta di riesame

Per questa tipologia di accesso, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte del Dirigente competente e dell'ufficio detentore dei dati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:
      via pec: comune.scandicci@postacert.toscana.it
      via mail ordinaria: g.zaccara@comune.scandicci.fi.it
      per posta ordinaria: Comune di Scandicci – Dott. Giuseppe Zaccara Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza , Piazzale della Resistenza n.1 – 50018 Scandicci [Fi].

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all’ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.                                                                                                                                                                                                                                                           Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

* ACCESSO DOCUMENTALE [capo V Legge 241/90 e s.m.i.]

La finalità dell’accesso documentale di cui al capo V della legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L’accesso documentale, dunque opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico (semplice e generalizzato).

L’accesso documentale, ha come oggetto il documento amministrativo, inteso come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall’Amministrazione comunale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Non sono quindi accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrati. 

Hanno diritto all’accesso documentale coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso.

Il diritto si esercita inviando una richiesta al Dirigente competente a formare e/o a detenere il documento amministrativo oggetto della richiesta di accesso :

  • per posta certificata [comune.scandicci@postacert.toscana.it], sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa acquisita con scansione per immagini e allegata copia del documento di identità in formato pdf;
  • per posta elettronica ordinaria [puntocomune@comune.scandicci.fi.it che provvederà al protocollo] sottoscritta in originale con firma autografa acquisita con scansione per immagini e allegata copia del documento di identità in formato pdf
  • direttamente al protocollo generale del Comune presso il Punto Comune

Nella domanda di accesso documentale il richiedente deve indicare chiaramente i documenti amministrativi che intende visionare o dei quali intende chiedere copia

* ACCESSO CONSIGLIERI COMUNALI  [Capo V artt 40 - 41 del vigente Regolamento Diritto di Accesso.]

I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti, informazioni e/o notizie, che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 43, c.2, del D. Lgs. 267/2000.
Sono comunque tenuti al rispetto del segreto d'ufficio relativamente ai documenti dei quali siano venuti a conoscenza a causa dello svolgimento del proprio mandato politico. e non è consentito loro l’uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall’espletamento del mandato.
Non è ammissibile l’accesso preordinato a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione comunale

Ultimo aggiornamento: Mar, 10/09/2024 - 17:32