Da domenica 15 novembre 2020 la Toscana è in zona rossa, ecco cosa cambia

Zona rossa: cosa cambia

Dal 15.11 vietati spostamenti anche interni al Comune ad eccezione di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute; negozi chiusi ad eccezione di alimentari e prima necessità; attività didattiche a distanza dalla seconda media in su. La sintesi di Anci Toscana.

Su ordinanza del Ministero della Salute da domenica 15 novembre 2020 in Toscana sono in vigore le misure anticovid fissate per la zona rossa. Di seguito la sintesi di Anci Toscana sulle principali novità.

LA ZONA ROSSA: COSA CAMBIA

SPOSTAMENTI

Vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (come acquisto di beni necessari) o motivi di salute.

Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, la propria abitazione o residenza.


COMMERCIO

Sono sospese tutte le attività commerciali, fatta eccezione per quelle alimentari e di prima necessità (di cui allegato 23, ad esempio ottica, ferramenta, carburante).

Sospensione dei mercati salvo le attività di vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sono sospesi tutti i servizi alla persona eccetto: lavanderie, tintorie, saloni di parrucchieri e barbieri (allegato 24).


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Organizzazione tramite lavoro agile ad eccezione delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza.


BAR E RISTORANTI

Le attività di ristorazione (ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pub) sono consentite solo ed esclusivamente in modalità di asporto fino alle 22.

La consegna a domicilio è sempre consentita.


SPORT


L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di un metro con mascherina.

Lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Resta sospesa l’attività di palestre, piscine, centri benessere e termali.

Resta sospesa l’attività dilettantistica di base, di scuole e attività formative degli sport di contatto, nonché eventi e competizioni sportive, se non riconosciuti di interesse nazionale da Coni e Cip.


SCUOLA

Svolgimento in presenza delle attività didattiche della sola scuola d’infanzia, primaria e della prima media, mentre le altre attività della scuola secondaria dalla seconda media si svolgono a distanza al 100%.

Ultimo aggiornamento: Sab, 14/11/2020 - 14:41