Toscana zona rossa, le misure anticovid valide da mercoledì 7 aprile (la sintesi di Anci)

Le misure anticovid in zona rossa dal 7.4.2021, la sintesi di Anci Toscana

Conferme e novità dal 7.4.2021 per quanto riguarda spostamenti, commercio, bar e ristoranti, sport e scuola (da Anci Toscana)

SPOSTAMENTI - Vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentito • Non è consentito, né in ambito regionale né in ambito comunale, lo spostamento verso abitazioni private di amici o parenti • È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

COMMERCIO - Sono sospese tutte le attività commerciali, fatta eccezione per quelle alimentari e di prima necessità (di cui allegato 23, es: ottica, ferramenta, carburante, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, profumerie, librerie, vivai, piante e fiori, articoli sportivi) • Sono sospesi i mercati salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti • Chiusi i servizi di parrucchieri, barbieri e centri estetici; restano aperte lavanderie, tintorie e pompe funebri (allegato 24).

BAR E RISTORANTI - Resta sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie • È sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio; asporto consentito fino alle 22, eccetto per gli esercizi con codice Ateco 56.3 (esercizi senza cucina) possibile solo fino alle 18. Vietato il consumo sul posto o nelle adiacenze.

SPORT - L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di un metro con mascherina • L’attività sportiva è consentita solo all’aperto e in forma individuale • Sono sospese le attività sportive e motorie nei centri sportivi e circoli all’aperto.

SCUOLA - Riaprono in presenza i servizi educativi dell’infanzia, le scuole primarie e le prime medie. La DAD resterà unicamente per le scuole superiori e medie (secondo e terzo anno) • Sono escluse ordinanze territoriali restrittive, salvo casi di eccezionale e straordinaria necessità (focolai e diffusione varianti), sentite le autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (art. 2 Dl 44/21).

Ultimo aggiornamento: Mar, 06/04/2021 - 14:17