Ufficio Casa, pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi per morosità incolpevole per l’anno 2022

L’avviso con la relativa modulistica nella sezione Bacheca del sito web istituzionale del Comune.

E’ pubblicato da mercoledì 22 giugno 2022 nella sezione bacheca del sito web istituzionale del Comune di Scandicci l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi statali per morosità incolpevole. Le domande possono essere presentate dal 22/06/2022, data di pubblicazione del bando, fino al 05/12/2022 e comunque le domande si possono presentare fino ad esaurimento delle risorse.
Si parla di “morosità incolpevole” quando le persone si trovano nell’impossibilità a provvedere al pagamento del canone d’affitto della propria abitazione a causa della perdita o di una consistente riduzione del reddito familiare, da comprovare con apposita documentazione da allegare alla domanda, causata ad esempio, dal licenziamento o dalla messa in cassa integrazione, oppure dalla cessazione dell’attività libero professionale o imprenditoriale, dal mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico, oppure dalla malattia, dall’infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche assistenziali, oppure documentata perdita o diminuzione della capacità reddituale superiore al 25%, da certificare attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto fra l'imponibile complessivo delle ultime due dichiarazioni fiscali 2021/2020 (C.U., Mod. 730, ecc.), per situazioni legate alla pandemia (Covid-19), se non destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, che risiedono nell’alloggio da almeno un anno.

Si tratta di un sostegno che viene concesso unicamente in presenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l’esecuzione.

Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse del Fondo, la platea dei beneficiari è ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino, ai sensi della normativa vigente, apposita autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito in ragione dell'emergenza COVID-19 una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Tali soggetti devono essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato (ad esclusione di immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e devono risiedere nell’alloggio da almeno un anno.

I contributi previsti dall’avviso sono destinati a:

a) qualora il proprietario rinunci all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, purché il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due. Il contributo sanerà la morosità pregressa così come risultante dai documenti della morosità, fino ad un massimo di € 8.000,00. In questo caso è necessario allegare alla domanda una comunicazione scritta con la quale il proprietario dell’appartamento (anche tramite il suo legale rappresentante) dichiara la propria disponibilità, qualora il contributo eventualmente erogato sia dallo stesso ritenuto congruo, a trasmettere al Tribunale competente rinuncia espressa a proseguire nell’iter procedurale dello sfratto e a continuare nel rapporto locativo con lo stesso inquilino nel medesimo alloggio.

b) qualora il proprietario sia disponibile a differire l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole, per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento fino ad un massimo di € 6.000,00. In questo caso occorre presentare, insieme alla domanda, la comunicazione del locatore di essere disponibile ad acconsentire al differimento dell’esecuzione dello sfratto per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole.

c) per assicurare il il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. Il contributo dovrà essere versato direttamente al locatore, al momento della presentazione di copia del contratto di locazione regolarmente registrato e alla consegna dell’immobile all’inquilino;

d) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato che dovrà essere sottoscritto dal richiedente. I canoni di locazione saranno coperti fino all’ammontare massimo del contributo concedibile di € 12.000,00. Il contributo dovrà essere versato direttamente al locatore in unica soluzione, al momento della presentazione di copia del contratto di locazione a canone concordato regolarmente registrato e alla consegna dell’immobile all’inquilino.

I contributi di cui alle lettere “c” e “d” potranno essere corrisposti in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Il Comune di Scandicci non è garante in alcun modo per oneri derivanti dalla stipula del nuovo contratto di locazione.

e) per coloro che non sono destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, ma hanno subito una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, da certificare attraverso l’ISEE corrente o mediante il confronto fra l’imponibile complessivo delle ultime due dichiarazioni fiscali (C.U., Mod. 730, ecc) per situazioni legate alla pandemia da COVID-19, il contributo sarà pari alle mensilità non versate fino ad un massimo di € 8.000,00 e comunque non superiore all’importo della riduzione/perdita di reddito subita;

Le mensilità non versate dovranno essere comunque riferite al periodo legato alla situazione pandemica COVID-19. Il contributo verrà corrisposto direttamente al proprietario dell’alloggio dietro espressa dichiarazione nella quale lo stesso rinunci all’avvio di procedure di sfratto per morosità accumulate fino alla data di erogazione del contributo.

L’erogazione del contributo è finalizzata al proseguimento del contratto in essere o alla stipula di un contratto con un nuovo locatario. Nel caso di passaggio da casa a casa non è quindi possibile una doppia erogazione collegata allo stesso richiedente (una a favore del vecchio locatore ed una a favore del nuovo).

Per presentare domanda di contributo è necessario inoltre, il possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, o, nel caso di cittadini extra-comunitari o apolidi, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa. Inoltre è richiesta la residenza da almeno un anno nell’alloggio, la titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata regolarmente registrato (sono esclusi gli  immobili appartenenti alle categorie catastali di pregio) e un ISEE non superiore a 26mila euro, o ISE non superiore ad € 35.000,00.
Criteri preferenziali per la concessione del contributo sono la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un ultrasettantenne, di un minore, invalidità accertata per almeno il 74%, o di una persona in carico ai servizi sociali.

Le domande possono essere presentate dal 22/06/2022, data di pubblicazione del bando,  fino al 05/12/2022 e comunque le domande si possono presentare fino ad esaurimento delle risorse.

I cittadini che intendono richiedere il contributo devono compilare l’apposito modulo di domanda predisposto, disponibile presso l’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, o L’Ufficio Casa o liberamente scaricabile dal sito internet del Comune di Scandicci. Per la compilazione delle domande di partecipazione, in quanto si richiede, data la specificità dell’istanza un’interlocuzione diretta con i soggetti interessati da parte dell’Ufficio Casa, per l’illustrazione della fase di trattamento della pratica, è indispensabile rivolgersi direttamente all’Ufficio Casa.

 L’Ufficio Casa del Comune, riceve esclusivamente su appuntamento che potrà essere preso Telefonando il martedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 allo 0557591239 - 203.

La domanda, debitamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, e presentata presso l’Ufficio Punto Comune.

La mancata sottoscrizione della domanda comporta la sua inammissibilità.

 

Ultimo aggiornamento: Mer, 22/06/2022 - 12:31