Le misure anti covid per le feste natalizie, la sintesi di Anci Toscana

Regole anti covid per il periodo 24 dicembre-6 gennaio

Zona rossa il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio; arancione il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio. In sintesi le misure in vigore a seconda dei due colori e le norme per gli spostamenti che invece valgono dal 24.12 al 6.1.

REGOLE VALIDE PER TUTTO IL PERIODO
Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Spostamenti - Sono vietati gli spostamenti fra regioni. È sempre consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Sono consentiti gli spostamenti verso una sola abitazione privata nella medesima regione, una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, per massimo due persone, escluse quelle ivi già conviventi, oltre ai figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case, tra le 5 e le 22, solo all’interno della propria regione. Sono consentiti gli spostamenti per dare assistenza a persone non autosufficienti, anche tra comuni e regioni diverse, solo per motivi di necessità.


ZONA ROSSA
24 – 25 – 26 – 27 – 31 dicembre e 1 - 2 - 3 - 5 - 6 gennaio
 

Spostamenti - Divieto di spostarsi per tutta la giornata, anche all’interno del proprio comune di residenza, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e per quanto scritto al primo punto. Per Capodanno divieto di spostamento dalle ore 22 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio.

Sport - Sono consentite l’attività motoria in prossimità della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto, in forma individuale.

Esercizi commerciali - Chiusi, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, farmacie, parafarmacie edicole, tabaccherie, parrucchieri e barbieri.


ZONA ARANCIONE
28 - 29 - 30 dicembre e 4 gennaio

Spostamenti - Divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, fatta eccezione per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e per quanto scritto al primo punto. Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni fino a 5mila abitanti in un raggio di 30 km (eventualmente anche in un’altra regione, ma esclusi capoluoghi di provincia). Divieto di spostamento dalle 22 alle 5 anche nel proprio comune.

Sport - Sono consentite l’attività motoria e l’attività sportiva anche nei centri sportivi e nei circoli all’aperto, esclusi gli sport ‘di contatto’.

Esercizi commerciali - Aperti, con facoltà fino alle 21.

Faq del Governo

Ultimo aggiornamento: Mer, 23/12/2020 - 20:01